Lunedì 3 dicembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 412088 (documento disponibile nella sezione Download), ha fornito alcuni chiarimenti relativi al credito d’imposta formazione 4.0.
Cos’è il credito d’imposta formazione 4.0?
Si tratta di un incentivo automatico, nella forma di credito d’imposta a favore degli investimenti effettuati da tutte le imprese residenti in Italia per la formazione del personale dipendente (con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e apprendistato) nelle materie aventi ad oggetto le c.d. “tecnologie abilitanti” per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Il credito è determinato nella misura del:
Il credito è sottoposto al limite massimo di 300.000 euro a beneficiario, non è soggetto a limiti di compensazione e vi si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate.
I chiarimenti forniti dal legislatore sono legati a 4 tematiche:
Circa il primo punto, il comma 3 dell’art 3 del Decreto Attuativo prevede come condizione obbligatoria che lo svolgimento delle attività formative nelle tecnologie 4.0 sia “espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati, nel rispetto dell’art.14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.151, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente”.
La circolare precisa che i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018. Il deposito può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it.
Per quanto riguarda la formazione on line, il legislatore ammette tale tipo di formazione, purchè le imprese si strutturino in maniera tale da assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impiegato nelle attività formative. I corsi, quindi, dovranno essere interattivi e dovranno prevedere specifici momenti di verifica ad intervalli di tempo irregolari e non prevedibile.
Per le attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti ad imprese diverse dello stesso gruppo, la circolare stabilisce alcune semplificazioni per la redazione della documentazione richiesta:
In riferimento, invece, all’obbligo di rilascio dell’apposita dichiarazione attestante l’effettiva partecipazione dei dipendenti, lo stesso deve essere rispettato autonomamente.
Infine, in materia di cumulo, viene chiarito che, nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.
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