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Credito d’imposta: investimenti pubblicitari 2019 – 2020

Bonus pubblicità 2020

E’ possibile presentare domanda per il Bonus Pubblicità 2020 dal 1 al 31 Marzo 2020 per investimenti in pubblicità su stampa, on line, radio e TV.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta al 75% e vi hanno accesso le imprese che effettuano investimenti incrementali per almeno l’1% sulla stessa tipologia di mezzo di informazione rispetto all’anno precedente.

La domanda va presentata utilizzando i servizi telematici del portale dell’Agenzia delle Entrate e deve contenere i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare per l’anno in cui si richiede l’agevolazione.

I termini per il credito 2019

Dal primo al 31 Gennaio 2020 invece, dovrà inviarsi la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2019, che attesta ciò che è stato effettivamente realizzato. A questo segue la pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta.

Quindi, per chi ha fatto domanda nel 2019 è dunque tempo di inviare la dichiarazione sugli investimenti effettuati.


Aggiornato a 4/10/2019

Parte da Ottobre l’invio delle domande per il Bonus 2019

Da oggi e per tutto il mese di ottobre sarà possibile presentare la propria domanda per accedere al bonus pubblicità 2019.

Si ricorda che il credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali prevede due step operativi:

  • Dal 1° al 31 ottobre 2019 andrà effettuato il caricamento della domanda per via telematica attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate
  • Dal 1° al 31 gennaio 2020 dovrà essere confermata la prenotazione ed inoltrata la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2019

Le specifiche principali del Credito

Il beneficio spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo delle risorse stanziate e del regime <de minimis>.

Ricordiamo che il bonus vale per investimenti effettuati da imprese, lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Il valore degli investimenti deve superare di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente e sugli stessi mezzi di informazione.


Aggiornato a 18/9/2019

Tutte le caratteristiche del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari 2019

La l. di conversione 81/2019, ha reinserito il Credito di Imposta sugli investimenti pubblicitari, nel Decreto Cultura e Sport.

Tale misura consente di vantare un credito di imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel corso del 2019.

Le due fasi della domanda

Il procedimento è composto da 2 fasi:

  1. Presentazione di una “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, tra il 1 ed il 31 ottobre 2019, in cui elencare gli investimenti sostenuti, in itinere o ancora da sostenere;
  2. Dal 2020 (si parla idealmente di Gennaio), comunicazione degli investimenti effettivamente sostenuti, modificando o confermando quando dichiarato nella prima fase.

Le spese devono essere attestate da professionisti competenti individuati nelle figure dei revisori legali dei conti.

Caratteristiche del credito d’imposta sulla pubblicità

I beneficiari

Ne hanno diritto le seguenti attività:

  • Lavoratori autonomi
  • Imprese commerciali
  • Liberi professionisti
  • Ditte individuali

Investimenti ammessi

Sono inclusi investimenti pubblicitari sostenuti esclusivamente per:

  • Quotidiani
  • Periodici
  • Emittenti televisive
  • Emittenti radiofoniche locali

Fonte finanziaria

Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

Entità del contributo e minimo di incremento

Il beneficio è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti sostenuti nel 2018 e l’incremento minimo pari all’ 1%.

I soggetti esclusi dall’agevolazione

Sono esclusi i soggetti che non abbiano sostenuto investimenti nell’anno precedente o che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno in cui si chieda il beneficio.

 

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