La nuova Legge di Bilancio ha prorogato il credito di imposta ZES (Zone Economiche Speciali) fino al 31/12/2023.
La misura è stata oggetto di una recente risposta a interpello (la n 132 del 23 gennaio) in cui l’Agenzia delle Entrate replica ad una Srl istante proprietaria di un opificio industriale le cui particelle catastali risultano inserite nell’elenco dei comuni inclusi nella Zes della regione Puglia come ”particelle parzialmente incluse”.
Ricordiamo che “Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT)”.
Le ZES sono istituite su iniziativa delle regioni interessate che individuano tali zone, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto, nell’ambito di una proposta corredata da un Piano di sviluppo strategico.
L’Agenzia delle Entrate ha riportato il contenuto dell’articolo 5 del decreto che, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 37 del citato D.L. n. 36 del 2022, al comma 2, prevede che:
«In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti (…)»
In merito al quesito le Entrate hanno specificano che se sono rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa, la circostanza che una struttura produttiva sia ubicata su «particelle parzialmente incluse» nell’area della ZES non sembra configurare una causa ostativa all’accesso al credito d’imposta.
Occorre però prestare attenzione agli investimenti che si intende agevolare, poichè devono ritenersi ammissibili esclusivamente quegli investimenti ”localizzati”, anche parzialmente, in strutture produttive ricadenti nelle porzioni di particelle incluse nella ZES.
Ricapitolando, nel caso in cui soggetti operanti su un territorio parzialmente incluso in una ZES realizzino un investimento agevolabile, il bonus ZES compete solo per le spese riferibili alla parte effettivamente localizzata nella stessa ZES.
Resta inteso che permane in capo al contribuente l’onere di mantenere evidenza della quota di spese riferibile agli interventi localizzati creando quindi dei giustificativi mostrabili in sede di eventuale verifica da parte dell’amministrazione finanziaria.
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