Il credito d’imposta ricerca e sviluppo continua ad “agitare” i tribunali, mettendo in discussione l’operatività dell’Agenzia delle Entrate. Tra le ultime sentenze, quella della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia sancisce un principio fondamentale: la legittimità degli atti di recupero dei crediti per ricerca e sviluppo.
La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, con la sentenza n. 225 del 2022 depositata il 27.07.2022, ha ribadito il principio secondo il quale, per accertare l’illegittimità di un credito per ricerca e sviluppo, l’Agenzia delle Entrate deve necessariamente richiedere un preventivo parere al MISE.
Una delle controparti è una società alberghiera che aveva maturato un credito a seguito dello sviluppo e dell’implementazione di nuovi servizi ricettivi volti a ridurre le emissioni di Co2, in relazione ad ogni singolo cliente e ad ogni notte che lo stesso trascorreva nella stessa struttura alberghiera.
L’Agenzia delle Entrate ha contestato la legittimità del credito accusando la società di non aver brevettato l’invenzione e di non possedere gli elementi di novità e di creazione che avrebbero consentito di superare ostacoli o incertezze in campo scientifico/tecnologico e di generare un avanzamento delle conoscenze generali nel settore.
La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia ha affermato “questa Commissione, non essendo tecnico specializzato in valutazione di opere e/o scoperte scientifiche utili allo scopo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, ritiene che non lo sia nemmeno l’Ufficio, il quale ha motivato il recupero del credito senza motivazioni accettabili e sostenibili, oltre a non richiedere specifico parere tecnico”.
Ancora una volta si conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ente incaricato al controllo è obbligato a richiedere un parere tecnico al MISE, quando la valutazione riguarda aspetti puramente tecnici e novativi della ricerca che richiedono una professionalità specifica. Inoltre, si affronta l’elemento probatorio: l’agenzia delle Entrate è tenuta a fornire prova delle contestazioni sollevate, pena la decadenza delle tesi a sostegno del recupero del credito. I giudici spezzini accolgono il ricorso del contribuente per inconsistenza e insostenibilità delle tesi.
Per contro, ricordiamo che la Corte di Cassazione, in caso di utilizzo di un credito per ricerca e sviluppo inesistente, ha stabilito il principio secondo il quale è irrilevante nel giudizio penale l’omessa acquisizione del preventivo parere del MISE da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla spettanza del credito di imposta ricerca e sviluppo. Sono previsti i controlli utili a verificare l’effettività dei crediti di imposta, ma non la “riserva di accertamento” amministrativa pregiudiziale rispetto alle valutazioni del giudice penale.
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