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Crediti non spettanti e inesistenti: cambiano le sanzioni

Il Decreto Sanzioni modifica le regolamentazioni in merito alle violazioni relative ai crediti inesistenti o non spettanti, circa definizioni e importi.
Dallo scorso 1° settembre 2024, sono entrate in vigore le nuove regole di riforma del sistema sanzionatorio in ambito tributario. Tra le varie tematiche coinvolte, sono state riviste le regole inerenti i crediti inesistenti e non spettanti.

Il Decreto Sanzioni ha modificato la definizione di crediti d’imposta inesistenti, eliminando il requisito della non rilevabilità dell’irregolarità tramite controlli automatizzati. Questa elisione comporta una maggiore facilità nel ricadere in questa fattispecie.
Per contro, la stessa riforma ha previsto una generale riduzione degli importi aggiuntivi richiesti, con sanzioni tributarie più “leggere” rispetto al passato.

Mentre le sanzioni precedenti prevedevano il versamento dal 100% al 200% dell’importo compensato in caso di crediti inesistenti e del 30% per i crediti non spettanti, gli importi attuali sono infatti seguenti:

  • per i crediti non spettanti la sanzione scende dal 30% al 25% e vengono esclusi dalla categoria i crediti che non difettano di “specifici elementi o particolari qualità”, per i quali non sono stati rispettati adempimenti amministrativi minori.
    • In questi casi si introduce una sanzione fissa di 250 euro applicabile se il contribuente rimuove la violazione entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • per i crediti inesistenti la sanzione è del 70%, ma può aumentare della metà e fino al 140% qualora i crediti inesistenti siano fondati su fatti materiali “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artificiali”.
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