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Crediti di imposta sanificazione e adeguamento: sono cumulabili?

I due crediti a confronto

Il Decreto Rilancio interviene a favore della salute e sicurezza sul lavoro prevedendo nuove misure e ampliando altre già esistenti. La parola d’ordine è prevenzione. Vediamo in breve i due crediti:

a) CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO
Misura del 60% per un massimo di 80mila euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le misure di contenimento contro la diffusione del virus; è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico ed è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

b) NUOVO CREDITO SANIFICAZIONE
Misura del 60% per un massimo di 60mila euro, è una nuova versione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di mascherine e Dpi, introdotto dal decreto Cura Italia e ampliato dal decreto Liquidità ed è riconosciuto ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

E’ stato previsto appositamente per gli investimenti necessari alla riapertura in Fase 2.

Tra gli interventi agevolabili troviamo anche quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e le spese sostenute per l’acquisto di arredi di sicurezza.

Rientrano anche le spese sostenute per investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari a investimenti per lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Come anticipato, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni applicabili alle medesime spese, comunque nel limite massimo dei costi sostenuti.

Sembrerebbe quindi che potrebbe cumularsi con le previsioni del credito d’imposta per la sanificazione che nulla dispone al riguardo.

L’utilizzo deve avvenire nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione mediante F24.

Credito di imposta sanificazione ambienti di lavoro

Copre le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nonché quelle sostenute per l’acquisto di Dpi e altri dispositivi.

L’articolo 125 del Dl Rilancio stabilisce l’ammissibilità delle seguenti spese:

  1. sanificazione degli ambienti nei quali viene svolta la propria;
  2. attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  3. acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti;
  4. visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  5. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  6. acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette;
  7. decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  8. acquisto e installazione di dispositivi che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione con modello F24.

Come utilizzare i crediti?

Entrambi i crediti di imposta sono cedibili, anche parzialmente, in alternativa all’utilizzo diretto. I cessionari possono utilizzare il credito anche in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

E’ importante sottolineare che l’eventuale quota di credito non utilizzata nell’anno non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso.

Non si applicano i limiti alla compensazione previsti per il quadro RU solitamente previsti, elevati a un milione di euro dal 2020 dall’articolo 150 del Dl Rilancio.

Si resta in attesa dell’emanazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione, di apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per stabilire le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta.

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