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8 Ottobre 2020

Correzioni in fattura per il Credito di imposta investimenti? L’Agenzia dice SI

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Tutto quello che c’è da sapere per rispettare gli oneri documentali

Fino ad oggi, per chi volesse usufruire del Credito di imposta sugli investimenti strumentali, era tenuto a riportare in fattura, in maniera del tutto prudenziale, una specifica dicitura:

“Beni agevolabili ai sensi dell’art. 1, commi 184-194, Legge 160 del 27/12/2019”.

Un richiamo quindi alla norma di riferimento – in questo caso la Legge di Bilancio 2020 -, senza cui si sarebbe proceduto, in sede di controllo, alla revoca del beneficio ottenuto.

Il Credito Investimenti Strumentali

Ricordiamo che il credito di imposta in oggetto riguarda gli investimenti, sostenuti in:

  • Beni strumentali materiali ordinari
  • Beni strumentali 4.0 materiali
  • Beni immateriali stand alone

Riconoscendo un’aliquota di beneficio dal 6 al 40%, da splittare in 3 o 5 quote annuali di pari importo, a seconda dell’investimento sostenuto.

Cosa ha disposto l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte di interpello pubblicate il 5 ottobre scorso (risposte n. 438 e 439) ha fornito preziose indicazioni nel caso in cui la documentazione inerente il credito sia sprovvista della dicitura individuata.

Il contribuente ha infatti la possibilità di Correggere i documenti.

Vediamo come:

  1. Nel caso di fatture emesse in formato cartaceo, è possibile apporre la dicitura sulla versione originale della fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche utilizzando apposito timbro;
  2. In caso di fattura elettronica ci sono due strade alternative:
    a. Apporre la dicitura sulla stampa cartacea in modo indelebile e utilizzando anche apposito timbro;
    b. Integrare la fattura elettronica, tramite la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa, inviando poi allo SDI il documento integrato.

Le tempistiche

L’Agenzia ha anche disposto che le correzioni dovranno avvenire entro la data in cui siano state avviate eventuali attività di controllo e precisa inoltre che la fruizione del beneficio potrà avvenire solo a regolarizzazione dei documenti avvenuta.

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