E’ stata pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del Decreto Aiuti, confermando alcune misure fiscali.
Le novità principali riguardano i settori energetici, ma non mancano altre tematiche come la rateizzazione di cartelle fiscali o il riconoscimento di nuovi tax credit. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.
I tax credit riconosciuti sull’acquisto di materia energetica e gas erano già stati oggetto di precedenti interventi normativi. Con la conversione in legge del Decreto Aiuti vengono confermate alcune maggiorazioni dei crediti di imposta, in particolare:
La conversione in legge apporta due novità importanti degne di nota.
In particolare, ai fini dei crediti d’imposta non energivore e non gasivore, nei casi in cui l’impresa si rifornisca dal medesimo venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019 (periodo assunto a base di calcolo dell’incremento significativo del costo) il venditore è tenuto a comunicarle, su richiesta ed entro 60 giorni dalla scadenza del secondo trimestre 2022, sia gli incrementi del costo della componente energetica sia l’agevolazione spettante, secondo contenuto e sanzioni a carico del venditore demandate ad Arera.
Inoltre, i tax credit vengono qualificati come aiuto in regime de minimis.
L’agevolazione è destinata alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Per questo tipo di attività viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato per l’esercizio delle attività di trasporto merci in veicoli di categoria Euro 5 o superiore. L’importo agevolabile è calcolato sulla spesa al netto dell’Iva e comprovata da fatture d’acquisto.
Le modalità di fruizione del credito d’imposta a favore degli autotrasportatori possono essere così sintetizzate:
Viene prorogato al secondo trimestre 2022 il credito di imposta per l’acquisto di carburante a favore di imprese esercenti attività agricola e della pesca sulle spese del primo trimestre 2022. La proroga in questo caso è circoscritta alle sole imprese esercenti la pesca e non riguarda anche le imprese agricole.
Il credito spetta in misura pari al 20% della spesa sostenuta nel trimestre per l’acquisto del carburante, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’Iva.
Le modalità di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività della pesca possono essere così sintetizzate:
Vengono confermate tutte le misure consistenti in riconoscimento di finanziamenti e concessione di garanzie per supportare l’accesso alla liquidità delle imprese danneggiate direttamente e indirettamente dalla crisi ucraina a seguito dell’interruzione dei rapporti con i paesi della Federazione Russa.
Dal 1° gennaio 2023, a carico dei titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, verrà riconosciuto un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione, per la realizzazione di progetti e interventi di sviluppo sociale, economico e produttivo dei Comuni in cui si trovano le concessioni. Un decreto interministeriale, entro 90 giorni, definirà i dettagli operativi.
Confermate le maggiorazioni delle aliquote per i software 4.0 e le attività formative avviate dal 19/05/2022 in poi. In sintesi:
Dal 13 novembre 2024, l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ha attivato la…
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