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Conversione Decreto aiuti: tutte le misure in vigore

E’ stata pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del Decreto Aiuti, confermando alcune misure fiscali. 

Le novità principali riguardano i settori energetici, ma non mancano altre tematiche come la rateizzazione di cartelle fiscali o il riconoscimento di nuovi tax credit. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

I tax credit riconosciuti sull’acquisto di materia energetica e gas erano già stati oggetto di precedenti interventi normativi. Con la conversione in legge del Decreto Aiuti vengono confermate alcune maggiorazioni dei crediti di imposta, in particolare:

  • nuovo credito d’imposta imprese gasivore su consumi del primo trimestre 2022 (articolo 15.1 D.L. 4/2022), aliquota del 10%;
  • credito d’imposta imprese gasivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 5 D.L. 17/2022 e ss.mm.ii.), aliquota incrementata dal 20% al 25%;
  • credito d’imposta imprese non gasivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 4 D.L. 21/2022), aliquota incrementata dal 20% al 25%;
  • credito d’imposta imprese non energivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 3 D.L. 21/2022), aliquota incrementata dal 12% al 15%.

La conversione in legge apporta due novità importanti degne di nota.

In particolare, ai fini dei crediti d’imposta non energivore e non gasivore, nei casi in cui l’impresa si rifornisca dal medesimo venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019 (periodo assunto a base di calcolo dell’incremento significativo del costo) il venditore è tenuto a comunicarle, su richiesta ed entro 60 giorni dalla scadenza del secondo trimestre 2022, sia gli incrementi del costo della componente energetica sia l’agevolazione spettante, secondo contenuto e sanzioni a carico del venditore demandate ad Arera.

Inoltre, i tax credit vengono qualificati come aiuto in regime de minimis.

Credito d’imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus

L’agevolazione è destinata alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Per questo tipo di attività viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato per l’esercizio delle attività di trasporto merci in veicoli di categoria Euro 5 o superiore. L’importo agevolabile è calcolato sulla spesa al netto dell’Iva e comprovata da fatture d’acquisto.

Le modalità di fruizione del credito d’imposta a favore degli autotrasportatori possono essere così sintetizzate:

  • utilizzo esclusivo in compensazione mediante modello F24;
  • disapplicazione dei limiti di compensazione;
  • cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio della pesca

Viene prorogato al secondo trimestre 2022 il credito di imposta per l’acquisto di carburante a favore di imprese esercenti attività agricola e della pesca sulle spese del primo trimestre 2022. La proroga in questo caso è circoscritta alle sole imprese esercenti la pesca e non riguarda anche le imprese agricole.

Il credito spetta in misura pari al 20% della spesa sostenuta nel trimestre per l’acquisto del carburante, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’Iva.

Le modalità di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività della pesca possono essere così sintetizzate:

  • utilizzo esclusivo in compensazione mediante modello F24, entro il 31.12.2022;
  • disapplicazione dei limiti di compensazione;
  • cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • cedibilità, solo per intero, con facoltà di utilizzo dal cessionario con le stesse modalità del cedente e comunque entro la data del 31.12.2022.

Garanzie SACE per le imprese danneggiate dalla crisi Ucraina

Vengono confermate tutte le misure consistenti in riconoscimento di finanziamenti e concessione di garanzie per supportare l’accesso alla liquidità delle imprese danneggiate direttamente e indirettamente dalla crisi ucraina a seguito dell’interruzione dei rapporti con i paesi della Federazione Russa.

Procedure autorizzative per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Dal 1° gennaio 2023, a carico dei titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, verrà riconosciuto un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione, per la realizzazione di progetti e interventi di sviluppo sociale, economico e produttivo dei Comuni in cui si trovano le concessioni. Un decreto interministeriale, entro 90 giorni, definirà i dettagli operativi. 

Bonus imprese per specifici settori e attività

  • Il bonus sale cinematografiche e per il settore per il 2022-2023 è incrementato al 60% in caso di piccole o medie imprese
  • Sale invece a 1,2 milioni di euro l’importo del credito d’imposta del 30% per imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo previa autorizzazione della Commissione europea
  • Per le imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate in Italia è previsto un buono del valore di 10mila euro, a rimborso del 50%, delle spese e investimenti sostenuti. Tutti i dettagli in un decreto da emanarsi entro 30 giorni.

Tax Credit Transizione 4.0

Confermate le maggiorazioni delle aliquote per i software 4.0 e le attività formative avviate dal 19/05/2022 in poi. In sintesi:

  • Tax credit software 4.0 aumentato al 50% per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
  • Il tax credit formazione passa dal 50 al 70% nel caso di piccole imprese e dal 40% al 50% nel caso delle medie imprese, purchè siano rispettati precisi requisiti soggettivi dei docenti o delle modalità di accertamento delle competenze formative. In assenza di tali requisiti le percentuali agevolative scendono rispettivamente al 40 e 35%.
Tags: Bandi Credito Formazione 4.0 Credito Investimenti 4.0 Misure territoriali

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