1 Marzo 2018
COMPETENCE CENTER: ECCO LE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
- Quali soggetti possono beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto?
I centri di competenza costituiti e costituendi, secondo la definizione di cui all’art. 1 lett. g), nella forma del partenariato pubblico privato (come definito dalla lett. d) del decreto medesimo) in cui vi sia almeno un organismo di ricerca (o eventualmente più d’uno, oltre al capofila) ed una o più imprese (ed eventualmente altri operatori economici) sempre che il numero dei partner pubblici non superi la misura del 50% dei partner complessivi. Nel caso in cui un centro di competenza non sia ancora formalmente costituito, il “soggetto proponente” sarà, di regola, l’organismo di ricerca capofila, in nome e per conto di tutti i membri dell’istituendo partenariato pubblico privato. - Quali sono le forme giuridiche ammissibili per la costituzione di un centro di competenza?
Il centro di competenza deve essere costituito nella forma del partenariato pubblico-privato, in forza di un contratto, sia tipico che atipico, che rispetti i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia e dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214, pubblicato nella GU n. 6 del 9 gennaio 2018. - E’ possibile optare per una chiamata pubblica a manifestare interesse come modalità di selezione del partner privato ai fini della costituzione di un partenariato pubblico-privato?
Si, purché nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura ad evidenza pubblica. - E’ possibile che una stessa impresa partecipi alla costituzione di più centri di competenza diversi?
Si. Una stessa impresa può far parte di più centri di competenza. - Quali caratteristiche deve avere il programma di attività del centro di competenza per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto?
Il programma di attività deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 e, oltre a servizi di orientamento e formazione alle imprese, deve essere finalizzato alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, di progetti di innovazione, ricerca e sviluppo riguardanti nuovi prodotti, processi o servizi o anche il notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l’adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0. - I costi eventualmente sostenuti per l’effettuazione della procedura ad evidenza pubblica rientrano tra le spese ammissibili di cui all’art. 7, comma 3?
No - Quali requisiti devono possedere i soggetti facenti parte del partenariato?
Gli enti di ricerca e le università sia pubbliche che private devono possedere i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2.
In particolare, in base al requisito di cui all’art. 5, comma 2, lettera c) n. 1 le università devono impiegare nel centro di competenza personale e strutture provenienti per almeno il 70% da Dipartimenti selezionati in base all’indicatore standardizzato della performance dipartimentale (ISPD) e ammessi alla presentazione di progetti di sviluppo dipartimentale.
In considerazione degli esiti dell’ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) da parte dell’ANVUR, si chiarisce quanto segue: le classifiche VQR stilate dall’ANVUR sono state valutate a livello di macrosettore concorsuale, quindi con un maggior dettaglio rispetto alle aree CUN (Consiglio Universitario Nazionale), al fine di identificare eccellenze specifiche. Le università e gli enti di ricerca che si sono classificati nel primo quartile in almeno un macrosettore concorsuale nelle aree identificate dal bando (1, 2, 3, 8b, 9 e 13) soddisfano il requisito previsto dall’art. 5, comma 2, lettera c) n. 2 e lettera d) e, pertanto, potranno partecipare con i dipartimenti e il personale che riterranno opportuni, salvo , per le università, la necessità di rispettare il requisito di cui all’art. 5, comma 2, lettera c) n. 1.
A meri fini chiarificatori, sono di seguito riportate le università e gli enti di ricerca che soddisfanno i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) n. 2 e lettera d)Università:
- Bari
- Bari Politecnico
- Basilicata
- Bergamo
- Bologna
- Bolzano
- Brescia
- Cagliari
- Calabria (Arcavata di Rende)
- Camerino
- Cassino
- Catania
- Catanzaro
- Chieti e Pescara
- Enna Kore
- Ferrara
- Firenze
- Insubria
- L’Aquila
- Lucca IMT
- Macerata
- Marche
- Messina
- Milano
- Milano Bicocca
- Milano Bocconi
- Milano Cattolica
- Milano IULM
- Milano Politecnico
- Modena e Reggio Emilia
- Molise
- Napoli Federico II
- Napoli – Luigi Vanvitelli
- Napoli Parthenope
- Novedrate E Campus
- Padova
- Palermo
- Parma
- Pavia
- Perugia
- Piemonte Orientale
- Pisa
- Pisa Normale
- Pisa Sant’Anna
- Reggio Calabria
- Roma Biomedico
- Roma La Sapienza
- Roma LUISS
- Roma Tor Vergata
- Roma Tre
- Salento
- Salerno
- Sannio
- Sassari
- Siena
- Torino
- Torino Politecnico
- Trento
- Trieste SISSA
- Tuscia
- Udine
- Urbino Carlo Bo
- Venezia Ca’ Foscari
- Venezia IUAV
- Verona
Enti di ricerca:
- Fondazione IIT
- INDAM
- INFN
- INAF
- CNR
- CREA
- LENS
- Fondazione Bruno Kessler
Gli organismi di ricerca privati, devono essere presenti nell’anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell’art. 63 del DPR 11 luglio 1980, n. 232, ed avere gli stessi requisiti soggettivi delle imprese.
Le imprese devono possedere i requisiti di cui all’art. 5, comma 5.
- Qual è l’ammontare delle risorse pubbliche funzionali alla erogazione delle agevolazioni?
Le risorse pubbliche destinate sono pari a 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018 di cui una quota non superiore al 65% è finalizzata alla erogazione di benefici per la costituzione e l’avviamento dei centri di competenza mentre una quota non inferiore al 35% è funzionale alla realizzazione dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale che verranno presentati dalle imprese ai centri di competenza nell’ambito del programma di attività, e che saranno presentati successivamente alla costituzione e ammissione ai benefici degli stessi centri di competenza. - Quali sono le spese ammissibili?
Le spese ammissibili per la costituzione e l’avviamento del centro di competenza sono quelle indicate all’articolo 7 del decreto e, in particolare:
• per quanto attiene al personale dipendente, si fa riferimento al personale del centro di competenza una volta costituito, nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività del centro;
• per quanto attiene ai servizi di consulenza, all’organizzazione di corsi di formazione e all’attività di marketing di cui all’art. 7, comma 1, lettere d), e), f) , il centro di competenza può avvalersi di fornitori esterni al partenariato. - Le domande verranno valutate in ordine di presentazione oppure saranno prese in esame tutte le domande presentate alla data di scadenza del bando senza alcuna priorità?
Le agevolazioni saranno concesse, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della procedura stabilita dall’art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e valutate comparativamente da Comitato tecnico di cui all’art. 1 lett. b) che procederà alla formazione di una graduatoria in ragione del punteggio attribuito a ciascuna domanda sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 10. - I costi relativi all’IVA sono considerati ammissibili?
I costi ammissibili sono al netto dell’IVA. - Qual è la prima data utile ai fini dell’ammissibilità della spesa?
Il giorno successivo alla presentazione della domanda purché la spesa sia direttamente imputabile al centro di competenza.