24 Febbraio 2022
Come utilizzare il credito d’imposta ricerca e sviluppo?
Per utilizzare il credito, nonostante non sia necessario fare alcun tipo di richiesta, la normativa richiede alle aziende di essere in regola con Durc e Dvr.
Inoltre occorre essere in possesso di una certificazione contabile dei costi dei progetti sostenuti. Per le imprese prive di obbligo di revisione, i costi del professionista danno diritto ad un extra credito fino ad un importo di 5.000,00 €.
In ultimo, occorre redigere una relazione tecnica di progetto sottoscritta dal Legale Rappresentante.
Aliquote credito d’imposta ricerca e sviluppo
A seconda della natura del progetto realizzato, potrà essere applicata una percentuale di beneficio differente.
Per il 2020 le aliquote erano le seguenti:
- 12% per i progetti di Ricerca e Sviluppo;
- 6% per i progetti di Innovazione tecnologica e Ideazione estetica;
- 10% per i progetti di innovazione tecnologica con obiettivi o 4.0 o green.
Per il 2021 invece le aliquote subiscono un lieve aumento, diventando:
- 20% per i progetti di Ricerca e Sviluppo;
- 10% per i progetti di Innovazione tecnologica e Ideazione estetica;
- 15% per i progetti di innovazione tecnologica con obiettivi o 4.0 o green.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: utilizzo in compensazione
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Di fatto il contribuente ha una sorta di portafoglio virtuale a cui può attingere per pagare altri tributi tramite F24. Invece di attingere dalla cassa, utilizzerà il suo portafoglio di credito.
Non è invece possibile cederlo a terzi.
Quali sono le spese ammissibili nel credito d’imposta ricerca e sviluppo?
Le spese ammissibili sono quelle previste dal comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019:
- spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
- spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
- quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Utilizzi impropri credito ricerca e sviluppo
Individuare il perimetro corretto delle attività di Ricerca e sviluppo, rispetto ad attività di innovazione o ideazione estetica può non essere sempre facile. Oppure può accadere di qualificare correttamente le attività dei progetti svolti, ma calcolare male la base di calcolo o applicare erroneamente la percentuale di beneficio.
In ultimo, può anche succedere che il contribuente agisca in mala fede e aggirando la legge per fruire di un credito per attività mai realmente realizzate.
In questi casi si parla di credito non spettante e di credito inesistente.
- Un credito è non spettante quando il presupposto per fruire del credito è corretto, perciò le attività svolte sono qualificabili ai fini della normativa, ma si è fruito di un credito maggiore rispetto a quello spettante, o si sono calcolate in maniera non corretta alcune voci di spesa. In questo caso la sanzione prevista è del 30% del credito utilizzato.
- Nei casi in cui invece il contribuente non aveva alcun diritto a fruire del credito o addirittura abbia alterato la documentazione, si parla di credito inesistente. La casistica è molto più grave, tant’è che la sanzione va dal 100 al 200% del credito di imposta utilizzato.