Calcolare il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non è complicato.
La percentuale di beneficio varia a seconda della natura del bene oggetto di investimento e dell’entità dell’investimento stesso:
Tipologia di bene | Arco Temporale | Aliquota e limite di investimento | Quote di riparto |
Beni materiali ordinari (ex- super) | Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021 | 10% fino a 2 milioni di euro | 1 dall’anno di entrata in funzione |
Beni immateriali ordinari (non compresi nell’allegato B) | 10% fino a 1 milione di euro | 1 (se i ricavi non superano i 5 milioni, vv 3) dall’anno di entrata in funzione | |
Beni materiali e immateriali ordinari (non ricompresi negli allegati A e B) destinati allo smart working | 15% fino a 1 o 2 milioni di euro a seconda della natura del bene | 3 dall’anno di entrata in funzione | |
Beni materiali 4.0 ex-iper (allegato A) Beni materiali 4.0 ex-iper (allegato A) | |||
– 50% fino a 2,5 milioni di euro – 30% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro | 3 dall’anno di interconnessione | ||
Beni immateriali ex-iper 4.0 (Allegato B) Beni immateriali ex-iper 4.0 (Allegato B) | 20% fino a 1 milione di euro | 3 dall’anno di interconnessione |
E’ importante ricordare che i beni deperibili – i c.d. beni merce – non possono essere considerati come beni materiali ordinari. I beni strumentali infatti, per essere considerati tali devono essere durevoli, cioè utilizzati per più esercizi.
Il costo su cui applicare la percentuale del credito è data dal valore imponibile dell’investimento. Questo significa che non è possibile includere l’iva nel valore imponibile.
E’ possibile anche considerare alcuni costi accessori, purchè siano strettamente connessi al bene stesso.
I principali costi accessori sono quelli ricompresi nell’OIC 16:
Attenzione però: non è sempre possibile considerare l’intero importo del costo accessorio. La normativa e i documenti di prassi chiedono di considerare prudenzialmente un importo massimo pari al 5% del valore del bene principale. Viene lasciata la possibilità al contribuente di “sforare” questa soglia, ma la scelta dovrà essere motivata e documentata a dovere.
Abbiamo visto che ci sono aliquote nettamente differenti a seconda che il bene sia 4.0 o ordinario.
Non sempre un bene riesce ad essere 4.0 dal momento della sua entrata in funzione. Questo può accadere per esempio quando l’azienda non ha un sistema informativo sufficientemente organizzato per poter comunicare con la macchina. Un altro motivo può essere l’installazione successiva di un software di produzione, come ad esempio uno SCADA. O ancora semplicemente la non necessità di controllare immediatamente da remoto quel bene che è del tutto predisposto per gli automatismi 4.0 (in gergo si usa dire 4.0 ready to).
In tutti quei casi in cui la macchina ha i requisiti 4.0 ma viene interconnessa in un momento successivo alla sua entrata in funzione viene a crearsi una situazione per cui al momento della sua accensione, la macchina non è 4.0, bensì può essere considerata solo ordinaria.
La norma consente di fruire di una prima quota del 10% dal momento di entrata in funzione.
Nel momento in cui verrà interconnessa e integrata, soddisfacendo quindi tutti i requisiti richiesti per la qualificazione 4.0, sarà possibile fruire della maggiorazione di aliquota, STORNATA della quota ordinaria già fruita.
Caso I: investimento e interconnessione nel 2021
Un’impresa ha effettuato un investimento in un tornio a controllo numerico 4.0 ready. La consegna e la messa in funzione avvengono nel mese di marzo 2021. L’interconnessione del tornio invece avviene nel mese di aprile 2021.
2021 | Prima quota di credito maggiorato🡪 50%/3= 16.6% |
2022 | Seconda quota di credito maggiorato 🡪 16.7% |
2023 | Terza quota di credito maggiorato 🡪 16.7% |
16.6%+16.7%+16.7%=50% |
Caso II: investimento del 2021, interconnessione nel 2022 ma fruizione anticipata nel 2021
Un’impresa ha effettuato un investimento in un tornio a controllo numerico 4.0 ready. La consegna e la messa in funzione avvengono nel mese di marzo 2021. L’interconnessione del tornio invece avviene nel 2022.
2021 | Prima quota di credito ridotto 🡪 10%/3= 3,33% |
2022 | Prima quota di credito maggiorato 🡪 (50%-3.33%)/3= 15,56% |
2023 | Seconda quota di credito maggiorato 🡪 15,56% |
2024 | Terza quota di credito maggiorato 🡪 15,56% |
3,33%+ (15.56%*3)= 50% |
Il credito si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Piccola specifica: gli esercenti arti e professioni possono accedere esclusivamente al credito per i beni ordinari, ma non alle percentuali maggiorate previste per i beni c.d. “4.0”.
Sono invece escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.
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