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Codici tributo bloccati. Cosa fare?

Nella serata dello scorso 12 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova risoluzione, la n. 19/E in merito ai nuovi obblighi di comunicazione previsti dal decreto legge n. 39.

Cosa prevede il nuovo decreto legge?

Per una trattazione dettagliata del testo del decreto legge 39 vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo qui: Transizione 4.0: nuovi adempimenti retroattivi.
Per una sintesi rapida è sufficiente ricordare che l’art. 6 del suddetto decreto prevede degli specifici obblighi di comunicazione da parte delle imprese al MIMIT qualora abbiano o siano interessate ad effettuare investimenti inerenti il Credito di imposta in investimenti in beni strumentali 4.0 o il Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e ideazione estetica.

Mentre per quest’ultima misura le comunicazioni riguardano esclusivamente investimenti di competenza 2024 o futuri, per il credito investimenti le opzioni di comunicazione sono anche retroattive. In particolare il decreto legge prevede che in caso di investimenti riferiti all’esercizio 2023, la possibilità di fruizione delle quote residue non ancora compensate è subordinata all’invio di un’apposita comunicazione, il cui modello deve essere ancora pubblicato da parte del Ministero.

Il contenuto della risoluzione 19

Sul tema è quindi intervenuta prontamente l’Agenzia delle Entrate, disponendo e ribadendo la necessità che il credito riferito ad alcune tipologie di investimenti sia successivo all’avvenuto invio di apposite comunicazioni.
In particolare, al fine di evitare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti, l’Agenzia ha disposto la totale sospensione di alcuni specifici codici tributo, in particolare:

  • 6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;
  • 6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
  • 6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
  • 6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • 6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

E più nello specifico:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

Proprio alla luce dell’ultima indicazione fornita, ossia l’indicazione dell’anno di riferimento, fa sì che la risoluzione sia in contrasto con il contenuto dell’articolo 6 del decreto legge 39 e crea forti criticità a sfavore di una certa platea di aziende. Ci riferiamo a tutte le fattispecie di interconnessione tardiva.

Per merito della sospensione dei codici tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate infatti, non sono penalizzate solamente le imprese che hanno effettuato un investimento ad inizio anno o quelle che avevano strategicamente spalmato lungo l’anno la compensazione delle proprie quote di credito, bensì tutte le imprese che pur avendo effettuato degli investimenti negli scorsi anni, per una serie di circostanze, hanno dovuto attendere (e sostenere ulteriori investimenti) affinché le macchine risultassero interconnesse e integrate.

Ci auguriamo che i modelli comunicativi vengano pubblicati quanto prima al fine di porre tempestivamente termine a questa fase di incertezza a totale discapito del tessuto imprenditoriale italiano.

Tags: Documento informativo

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