17 Luglio 2024
Circolare informativa: cosa cambia nelle procedure per le compensazioni in F24 dal 1º Luglio 2024.
La Legge di Bilancio 2024, interviene in materia di compensazioni su tre piani:
- modifica le procedure da utilizzare per la trasmissione delle deleghe di pagamento che contengono crediti in compensazione, introducendo l’obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura;
- per i crediti INPS e INAIL, cambiano i tempi di decorrenza per l’utilizzo in compensazione e si applica la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospensione della delega contenente crediti non spettanti;
- viene vietata la compensazione ai contribuenti che abbiano carichi affidati agli Agenti della Riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.
Utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
Fino al 30 giugno 2024, le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti, potevano essere presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui il saldo finale fosse di importo pari a zero (F24 a saldo zero)
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale fosse di importo positivo (F24 a debito).
A partire dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, devono essere trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Carichi affidati all’agente della riscossione per importi superiori a 100mila euro
Dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’Agente della Riscossione di importo superiore a 100mila euro. Nell’ammontare dei debiti che rilevano ai fini del raggiungimento di tale soglia, vi rientrano tu1e le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali, i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate – inclusi gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti – con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione (giudiziale o anche amministrativa), di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della Rottamazione-quater. Gli atti di accertamento esecutivi, invece, vi concorrono se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento.
L’inibizione opera sia per i crediti di natura erariale che agevolativa. Non è precluso, invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail. Qualora operi il divieto, pertanto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E/2024 e la risposta 136/2024, ha precisato che l’estinzione totale dei debiti, oppure la riduzione dell’importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione. Rilevano, a tal fine, oltre al pagamento (anche parziale) dei citati debiti e la sospensione amministrativa o giudiziale di quelli ogge1o di contenzioso, anche la concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione degli stessi – fino a quando per gli stessi non sia intervenuta la decadenza dal relativo beneficio – nonché l’utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale (Iva, Irpef, Irap, Ires).
Questa nuova disciplina si aggiunge alla norma già in vigore relativa alla preclusione alle compensazioni in presenza di debiti per ruoli definitivi di ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 Dl 78/2010). Mentre quest’ultima si applica alla sola compensazione dei soli crediti di natura erariale, la nuova disposizione amplia la platea a crediti di varia natura (erariale, contributiva, crediti di natura agevolativa, crediti d’imposta per investimenti, bonus edilizi ecc.).
Compensazione crediti previdenziali e assicurativi
Per effe1uare compensazioni utilizzando i crediti Inps e/o Inail:
- per i contribuenti iscritti alla gestione commercianti, artigiani e professionisti iscritti alla gestione separata, si dovrà attendere il decorso del decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;
- per i datori di lavoro non agricoli si dovrà a1endere il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione della denuncia Uniemens oppure dalla data di notifica della nota di rettifica passiva;
- per i datori di lavoro agricoli si dovrà attendere la scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola;
- per i crediti Inail si potrà effettuare la compensazione a condizione che gli stessi siano registrati negli archivi dell’Istituto.
Si precisa che per le compensazioni dei crediti contributivi e assicurativi (Inps e Inail) la disposizione si applicherà dalla decorrenza fissata dai provvedimenti adottati d’intesa tra i direttori dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps e dell’Inail. Tali provvedimenti potranno prevedere un’efficacia progressiva e le relative modalità di attuazione.