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Iper e super ammortamento: chiarimenti dal Mise e Agenzia dell’entrate

Ieri si è tenuto a Milano, il Convegno con i dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Agenzia delle Entrate, i quali hanno risposto ai numerosi dubbi posti dai partecipanti in riferimento al super e iper ammortamento.

I principali temi trattati riguardano: relazioni tra modalità e tempi di effettuazione degli investimenti rispetto alla finestra temporale qualificante, vincoli di composizione e modalità di rendicontazione nel caso di beni costruiti in economia o in modalità “mista”, limiti e responsabilità dell’attività del perito/attestatore così come dell’organo amministrativo delle imprese beneficiarie circa le valutazioni di congruità o gli aspetti contabili, fiscali e contrattuali, spettanza del beneficio in relazione a beni fisicamente situati all’estero, cumulabilità delle misure con altri benefici.

Tra i chiarimenti forniti, quelli di maggior interesse riguardano il rapporto tra le modalità di acquisto del bene oggetto di iper ammortamento e l’ambito temporale dell’agevolazione, da intendersi come finestra temporale di spettanza e non necessariamente di fruizione dei benefici e con irrilevanza a questi fini, dell’eventuale collaudo non contrattualmente previsto, ma necessario ai fini dell’entrata in servizio del bene.

Sempre con riguardo all’ambito temporale, si segnala quanto precisato sull’estensione portata dalla Legge di Bilancio 2018 come un unico periodo agevolato, salva la verifica di quale sia riguardo al super ammortamento, l’entità della maggiorazione applicabile ratione temporis.

Un altro chiarimento riguarda i beni realizzati in maniera mista, cioè sia in economia che in appalto, in quanto la spettanza e la misura dell’agevolazione, si precisa, prescindono dal calcolo del rapporto proporzionale tra le due componenti mentre rilevano le diverse modalità di determinazione dell’investimento agevolabile, corrispondenti all’ammontare dei costi sostenuti per le costruzioni in economia e all’ultimazione delle prestazioni o ai Sal (stato avanzamento lavori) definitivamente accettati per gli appalti.

Sotto il profilo della documentazione delle spese, se si tratta di costi sostenuti utilizzando risorse interne occorre predisporre una contabilità industriale, il cui controllo esula dai compiti del perito/attestatore ma di cui risponderà l’organo amministrativo, mentre se i costi dipendono da lavori esterni rileveranno le fatture di acquisto. Per quanto la legge nulla preveda, sul punto è stato precisato che nel caso di modifiche tecniche a un bene agevolato relative a profili sostanziali, ai fini del rilascio della perizia/attestazione, è opportuna un’integrazione del documento.

Quanto al profilo della territorialità, uno dei dubbi più ricorrenti riguarda l’agevolabilità di un bene che viene dislocato da una entity italiana su più siti produttivi di beneficiarie non residenti. Non sussistono in questo caso vincoli di struttura societaria, risultando la spettanza dell’agevolazione subordinata al concorso dell’ammortamento dei beni al reddito determinato in Italia. In coerenza al principio di inerenza, ciò si traduce nella necessità di tassazione in Italia dei proventi dalla concessione in uso alle beneficiarie estere sempre che ciò risponda a un sistema di organizzazione strutturale (abituale e non occasionale).

 

Nell’area download del sito, è possibile consultare una sintesi dei chiarimenti forniti durante l’incontro.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

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