Il credito di imposta per beni strumentali è una misura automatica e generale: questo significa che non è necessario proporre alcuna domanda per potervi accedere o per poter utilizzare il credito; inoltre non sono previste restrizioni particolari per chi intende utilizzare la misura.
Il credito infatti si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Piccola specifica: gli esercenti arti e professioni possono accedere esclusivamente al credito per i beni ordinari, ma non alle percentuali maggiorate previste per i beni c.d. “4.0”.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.
E’ più facile individuare i beni esclusi dalla misura.
Infatti, il credito di imposta si rivolge a tutti i beni che soddisfano il requisito di strumentalità in base al core business del soggetto richiedente: in pratica sarà ammesso ad agevolazione quel bene che è strettamente necessario per l’attività di impresa. Per esempio non potrò fruire del credito per l’acquisto di un microonde per l’area ristoro di un’azienda che lavora il vetro.
Sono poi previste percentuali diverse di agevolazione in base alla natura del bene e in base alle sue caratteristiche: percentuali inferiori sono previste per i beni materiali e immateriali ordinari; contro percentuali fino al 50% per i beni materiali 4.0 e del 20%.
Ritornando ai casi di esclusione, non possono essere oggetto di ammissibilità i seguenti beni:
Occorre valutare qual è il bene per il quale si vuole fruire del credito di imposta per investimenti in beni strumentali.
Nel caso di beni ordinari – siano essi materiali che immateriali – sarà sufficiente apporre il riferimento normativo su tutta la documentazione inerente l’investimento sostenuto. La norma infatti, non richiede la redazione di alcun documento o relazione tecnica. Prudenzialmente, potrebbe essere utile redigere una breve DSAN in cui è giustificato il rispetto del principio di strumentalità.
Per i beni 4.0 invece le opzioni sono due:
Inoltre, occorre essere in regola con Durc e DVR in ogni momento in cui si procede con la compensazione delle quote di credito spettanti.
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