5 Marzo 2020
Certificazione contabile e credito di imposta
Consentito l’uso del credito solo dopo l’avvenuta certificazione
Il credito di imposta R&S 2019 ed i nuovi crediti inseriti nella nuova legge di Bilancio 2020 subordinano la possibilità di usufruirne all’ottenimento della certificazione contabile.
La legge 160/2019 consente infatti l’utilizzo in compensazione del credito solo successivamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Documento che attesterà l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Esclusivamente a favore delle imprese che non sono obbligate per legge alla revisione legale dei conti, è previsto un extra credito in aumento del credito di imposta per un importo non superiore a cinquemila euro, nel rispetto delle soglie di spettanza previste dalla normativa.
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Cosa succede se l’attestazione è ottenuta successivamente alla dichiarazione?
Nel caso in cui si sia compensato il credito precedentemente all’ottenimento dell’attestazione, il Mise si è esposto sul tema con la circolare Mise 38584/2019.
In tale documento ha dichiarato che l’errore in oggetto possa essere considerato formale nel caso in cui il revisore non rilevi alcuna discrepanza tra il credito utilizzato e quello spettante.
Se l’errore è formale, allora anche la relativa sanzione dovrà essere formale con applicazione dell’art. 8 comma 1 Dlgs 471/1997 di importo pari a 250 €. La sanzione formale è ravvedibile.
Nel caso in cui ci siano delle differenze invece ed il credito utilizzato risulti maggiore di quello spettante, la sanzione prevista è quella del credito non spettante ex art. 13 comma 4 Dlgs 471/1997, di entità pari al 30%.