Nelle ultime settimane si è tornati a parlare più volte del Credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo. Tra le recenti tematiche, è sorta l’istituzione di un nuovo istituto, facoltativo, della certificazione delle attività realizzate a partire dal 2020, annualità di introduzione dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e ideazione estetica.
In questo articolo approfondiremo le differenze con la certificazione contabile, requisito per la fruizione di questo credito di imposta.
Il Decreto Semplificazioni introduce la facoltà per le aziende di richiedere una certificazione che attesti la natura tecnica dei progetti realizzati a partire dall’annualità 2020. Questa consentirà alle imprese di giustificare la qualifica dei propri progetti come attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica o ideazione estetica.
Per il momento le modalità attuative sono ancora da definire più nel dettaglio.
Nulla a che vedere con la certificazione contabile dei costi sostenuti da un’impresa a valere su un progetto di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica o di ideazione estetica.
Quest’ultima, infatti, è un requisito fondamentale per fruire del beneficio fiscale.
Tale obbligo è sancito dal comma 205 dell’art. 1 della L. 160/2019 che cita:
“Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.
Nel caso in cui un’impresa abbia rendicontato le spese di un progetto di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica o ideazione estetica, ma non fosse obbligato alla revisione legale dei conti, potrà tranquillamente incaricare un professionista per attestare le spese sostenute. Anzi, avrà diritto ad un maxi credito di imposta.
Lo stesso comma 205 dispone infatti che:
“Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203”.
Questa premialità è prevista per non penalizzare le imprese più piccole che hanno sostenuto un investimento strategico e potrebbero essere “limitate” dal sostenere un’ennesima spesa.
Trattandosi di una validazione delle spese sostenute dall’impresa per il progetto realizzato, dipenderà dalle spese sostenute.
Nel caso delle spese di personale, andranno consegnate al professionista:
Per quanto riguarda le spese extra-muros (vs professionisti, Università, altre imprese…):
Nel caso all’interno del progetto vengano rendicontati anche costi di attrezzature e strumenti sfruttate per la realizzazione, ad esempio, di prototipi di progetto, dovranno essere condivise anche alcune informazioni inerenti tali cespiti, come il libro cespiti. Inoltre, sarà necessario redigere una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta la percentuale di utilizzo del bene, giustificando la spesa rendicontata.
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