18 Febbraio 2021
Caccia agli investitori per startup e PMI innovative
Pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo per le detrazioni al 50%
Lo scorso 15 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto attuativo che disciplina le modalità attuative per gli incentivi fiscali all’investimento in startup e PMI innovative.
Del tema avevamo già trattato nelle newsletter precedenti, enfatizzando la previsione di misure che incentivassero la raccolta di risorse finanziarie; le principali misure in tal senso sono appunto le detrazioni per investimenti in startup e PMI innovative ed i PIR alternativi.
La disciplina sulla “remunerazione” degli investimenti a sostegno del bacino imprenditoriale innovativo non è una novità. Tale norma risale al 2017 ed è stata modificata anche nel 2019. Nella precedente versione erano ammessi anche i soggetti giuridici, mentre con il Decreto Rilancio, la premialità è riservata alle persone fisiche.
Parliamo di importi
Nel caso di start up innovative, l’investimento massimo annuale è pari a 100.000,00 €, con una detrazione massima di 50.000,00 €.
Discorso leggermente diverso per le PMI innovative, fino a 300 mila euro, la detrazione è sempre al 50%; per importi superiori, invece, la percentuale da applicare sulla differenza incrementale, scende al 30%.
Ulteriore aspetto: gli investimenti in questione possono avvenire tramite conferimenti in denaro o investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio, ed essere detenuti per un periodo minimo di 3 anni.
Finora abbiamo visto solo i punti a favore della disciplina:
- Maggiori risorse per una tipologia di imprese, definite non fallibili;
- Investimenti sicuri e detraibili per i privati
Ma c’è anche un punto debole della normativa: occorre infatti fare i conti con la natura dell’agevolazione. L’incentivo rientra infatti nel regime de-minimis, per cui le aziende dovranno fare i conti con una pianificazione che rispetti il plafond previsto, pari a 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
I beneficiari
Ulteriore attenzione va fatta ai soggetti beneficiari. Restano infatti esclusi alcuni settori, ossia quelli della pesca e dell’acquacoltura, della produzione primaria di prodotti agricoli, trasformazione e commercializzazione e dell’esportazione.
Come funziona
Per quanto la detrazione spetti agli investitori, l’iter di domanda è più articolato di quanto possa sembrare.
Non sarà infatti il privato a dover far richiesta del riconoscimento all’agevolazione, bensì il primo step spetta all’impresa beneficiaria. Vediamo tutti i passi.
- L’impresa beneficiaria presenta istanza telematica nella forma di dichiarazione sostitutiva, indicando:
a. Gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria
b. L’ammontare dell’investimento
c. L’ammontare della detrazione - Il soggetto investitore iscrive la detrazione in dichiarazione dei redditi, purchè riceva una dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda beneficiaria che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR e l’importo della detrazione fruibile.
Perdita del diritto all’agevolazione
Al verificarsi di alcune fattispecie, si potrebbe perdere diritto all’agevolazione maturata. Attenzione quindi alle operazioni che si intendono realizzare o pianificare a seguito dell’investimento.
La fruizione del beneficio infatti decade se:
- Avviene una cessione anche parziale a titolo oneroso
- Avviene una riduzione di capitale o una ripartizione di riserve
- Gli investitori recedono o vengono esclusi
- Avvenga la perdita di uno dei requisiti da parte delle Start up e delle PMI.
Non figurano invece quali cause ulteriori le seguenti casistiche:
- a. Perdita dei requisiti per decorrenza dei 5 anni o per superamento delle soglie patrimoniali.
Questo significa che nella scelta di voler affrontare un investimento di questo tipo occorre considerare e selezionare i progetti imprenditoriali più efficaci e promettenti, o al contrario, voler consapevolmente affrontare il rischio e supportare imprese che potrebbero non riuscire a rispettare i requisiti per essere considerate innovative. La scelta spetta all’investitore.
Alcuni spunti di riflessione
La disciplina di per sé è interessante e presenta diversi punti pro e contro.
Sicuramente è un’occasione persa quella di escludere tra gli investitori i soggetti giuridici. Sicuramente tale scelta del Legislatore ha voluto tener conto del panorama economico attuale ed ha preferito pubblicare una disciplina più snella da un lato, ma in tempi decisamente più celeri, introducendo in ogni caso uno strumento in più per far attingere le piccole imprese a ulteriori fonti di liquidità.
E’ comunque necessario sottolineare come la celerità sia ben bilanciata da alcune attenzioni poste dal Legislatore, che fanno di questa disciplina, un piccolo esempio.
Lato investitore, se la detrazione supera l’importo dell’imposta lorda, può essere portata in detrazione sui tre periodi successivi.
La tutela e la maggiore importanza data dato beneficiario dell’investimento. Al comma 4 dell’articolo 6 del decreto è infatti riportato che se l’esercizio dell’impresa non coincide con il periodo di imposta dell’investitore e se l’investitore riceve la certificazione da parte del beneficiario nell’esercizio successivo a quello di effettuazione dell’investimento, la detrazione spetterà dall’esercizio successivo.
Tiriamo le somme
La creazione di un’azienda è sempre un momento delicato e mai come in questo momento l’esigenza principale è quella della liquidità.
E’ riconosciuta la possibilità per i privati di agire come degli investitori e poter permettere il consolidamento finanziario di idee che alternativamente non avrebbero il giusto supporto economico per scalare il mercato.
Da un lato è necessario che l’idea imprenditoriale venga gestita e tutelata al meglio, con una programmazione di lungo periodo, volta da un lato alla crescita, dall’altro alla riduzione di possibili ostacoli.
Programmazione, strategia aziendale, individuazione dei giusti partner e stakeholder sono scelte importanti che non possono prescindere dall’accompagnamento di una figura professionale.
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