Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, comunemente definita bonus sud è una misura con molto appeal nelle regioni del sud, per ovvi motivi: un credito di imposta alto, spese prive di requisiti tecnologici particolari (come per la 4.0) e domanda preliminare di accesso da inoltrare all’Agenzia delle Entrate che fa sembrare che tutto l’iter sia garantito da una certa certezza del diritto.
Pochi sanno che addentrarsi all’interno della misura non è semplicissimo e che l’errore è dietro l’angolo.
Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, comunemente definito bonus sud è uno strumento che riconosce alle imprese di qualunque dimensione, un credito di imposta fino al 45% delle spese sostenute a fronte di investimenti iniziali.
Tutte le imprese di qualunque dimensione che siano in regola con le posizioni contributive e non si trovino in difficoltà. Ovviamente dovranno avere un’unità operativa in una delle regioni del Mezzogiorno.
Occorre infatti tenere in considerazione la situazione economica regionale, in base alla Carta degli aiuti di Stato, che viene rinnovata ogni cinque anni e che incide sull’entità del credito di imposta.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Gli investimenti agevolabili possono consistere in:
da destinare a strutture produttive già esistenti o da impiantare nei territori ammessi.
Il credito di imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato e misure a carattere generale, purché non si superi il 100% dei costi sostenuti, tenuto conto anche della non imponibilità a tassazione delle altre misure (es. credito investimenti 4.0).
L’entità del credito di imposta varia a seconda della dimensione aziendale e dalla Regione in cui si realizza l’investimento. Il Bonus Sud riconosce un credito di imposta fino al 45% delle spese ammissibili.
Nel corso degli anni, dal 2016 in poi, sono intervenute diverse modifiche, sia circa le percentuali di beneficio applicabili, sia in merito alle regioni e alle aree circoscritte che erano da considerare ammissibili. Inoltre, la base di calcolo ai fini del credito di imposta non è da calcolare al netto degli ammortamenti degli attivi presenti in azienda.
Per il 2022, con il rinnovo della Carta degli aiuti di Stato, solo l’Abruzzo prevede percentuali di aiuto inferiori.
Di seguito uno specchietto riepilogativo:
Regione | Piccole imprese | Medie imprese | Grandi imprese |
Campania | 45% | 35% | 25% |
Puglia | 45% | 35% | 25% |
Basilicata | 45% | 35% | 25% |
Calabria | 45% | 35% | 25% |
Sicilia | 45% | 35% | 25% |
Sardegna | 45% | 35% | 25% |
Molise (per beni acquisiti nel 2022) | 45% | 35% | 25% |
Molise (bene beni acquisiti entro il 31/12/2021) | 30% | 20% | 10% |
Abruzzo | 30% | 20% | 10% |
Non sono invece intaccati i massimali di spesa, che restano di:
La definizione di “investimento iniziale” è contenuta all’interno del Reg. UE651/2014, secondo il quale un investimento iniziale si configura con la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento in cui è esercitata l’attività di impresa. Può trattarsi di un ramo di azienda o di un’autonoma diramazione territoriale dell’azienda o di una linea di produzione o un reparto, purché dotati di autonomia organizzativa.
Di norma, i beni dovranno rimanere di proprietà dell’impresa per almeno 5 anni dalla loro entrata in funzione, pena venirsi a creare una fattispecie di utilizzo indebito del credito.
Stessa situazione viene a crearsi nel caso in cui i beni non entrino in funzione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione.
Una modalità per evitare che questo accada è che il bene venga spostato in una sede differente – sempreché agevolata – dove continui il rispetto dei requisiti temporali e oggettivi.
Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a seguito della ricezione, nel proprio cassetto fiscale, della comunicazione di accettazione della domanda da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per poterlo ricevere occorre compilare, in maniera autonoma o tramite un soggetto delegato (comunemente il proprio commercialista), il modulo di domanda tramite l’apposito software CIM17. Fate attenzione alle modifiche del modulo (solo nell’ultimo mese sono intervenute ben 3 modifiche)!
Il modulo prevede una prima parte di anagrafica dell’azienda, una seconda parte in cui vanno indicate le caratteristiche e l’entità dell’investimento, con una breve relazione riassuntiva del progetto. In ultimo, andranno indicate, in caso di richieste di credito superiori ai 150.000,00 €, anche le figure soggette a normativa antimafia. Ulteriore specifica: l’antimafia va compilata anche nel caso di più domande sottomesse nel corso dello stesso esercizio che, congiuntamente, arrivino o superino l’importo di cui sopra.
In ultimo, è da compilarsi, solo se necessario, la sezione inerente la richiesta di aiuti di stato sulle stesse voci di spesa, così da agevolare un controllo di cumulabilità sugli investimenti rendicontati.
Ora, i tempi di risposta possono più o meno variare (fino a raggiungere e/o superare i 90 giorni). Ad ogni modo, in assenza di comunicazione positiva dell’Agenzia delle Entrate, non è possibile procedere all’utilizzo del credito.
Non è obbligatorio utilizzarlo tutto nell’annualità di riconoscimento, ma potrà essere utilizzato anche negli esercizi successivi, fino ad esaurimento dell’importo.
Come abbiamo visto, il Bonus Sud è un credito di imposta. Ma in alcuni casi specifici non è finanziato dal Bilancio dello Stato, bensì dal PON “Imprese e competitività” 2014-2020 (FESR).
Per accedere al PON l’impresa deve limitarsi a presentare la richiesta di credito all’Agenzia delle Entrate, sarà quest’ultima a inoltrare i progetti che hanno i giusti requisiti al MISE per sfruttare le risorse destinate.
Possono beneficiare del credito d’imposta PON le piccole e medie imprese che hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l’acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti agli specifici criteri di ammissibilità relativi a:
Innanzitutto, nel caso in cui si verifichi questa condizione, il Ministero adotta un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del PON I&C in cui riporta gli obblighi e gli adempimenti a carico dell’impresa beneficiaria derivanti dal cofinanziamento comunitario. Questo significa quindi che in questo caso l’impresa incorre in ulteriori oneri burocratici, più che altro di natura informativa.
Vediamo di riassumerli tutti:
Il tutto va al Ministero, entro il 30 giugno successivo alla chiusura di ognuno degli esercizi in cui la PMI beneficiaria ha sostenuto le spese, mediante PEC all’indirizzo reso disponibile nella sezione dedicata del sito www.mise.gov.it.
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