Con la nuova legge di bilancio, il beneficio riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo e per le attività innovative è stato differenziato per 3 tipologie di spesa differenti. Vediamole insieme.
In questo caso si fa riferimento, in linea con le definizioni fornite dal Manuale di Frascati, ad:
Il riferimento dottrinale, in questo caso, è invece il Manuale di Oslo.
Per innovazione si intende un prodotto o un processo, o un mix dei due, nuovo o sensibilmente migliorato che differisce da quanto già esistente sul mercato. Sono escluse le attività routinarie per migliorare la qualità dei prodotti, quelle per attuare una mera differenziazione o le modifiche su commessa.
La legge vi ci fa rientrare le attività inerenti il design e le ideazioni estetiche finalizzate alla concezione e alla realizzazione di nuovi prodotti e campionari.
Tale per cui queste ulteriori attività fanno riferimento ai settori del tessile, della moda, del calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile di arredo e della ceramica.
Una prima differenza sussiste quindi già a monte, nell’individuazione delle attività realmente svolte, al fine di capire in quale famiglia di Ricerca occorra sottostare.
Inoltre non tutte e tre le casistiche riportano le stesse voci di spesa, basti pensare che nel caso del credito per attività di innovazione tecnologica sembra al momento escluso l’ammortamento dei costi di privative industriali.
In termini poi più pratici, sono differenti anche le aliquote applicate. Infatti:
Per quanto riguarda invece l’utilizzo del credito e la produzione documentale di corredo, le tre linee di credito vanno di pari passo.
Il credito è infatti utilizzabile solo in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione, sempre subordinatamente al rispetto dell’obbligo di certificazione. Occorre specificare che l’extrabonus pari a 5.000 € persiste solo nel caso in cui l’impresa non sia obbligata alla revisione ma debba appositamente richiederla ad un revisore o una società di revisione.
Inoltre, il credito non può essere ceduto o trasferito.
Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici inerenti la pratica, le imprese devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili per ciascun periodo di imposta in cui si sono svolte attività di ricerca e sviluppo agevolabili.
La relazione dovrà essere predisposta dal responsabile R&S e/o dal soggetto esterno coinvolto ed essere controfirmata dal legale rappresentante dell’azienda.
Si era già trattata, con la Circolare Assonime n. 23 del 14/11/2019, la casistica per cui, in sede di controllo, l’Agenzia delle Entrate contesti la sanzione per crediti inesistenti (con misure che vanno dal 100% al 200%) ma non anche quella per crediti non spettanti, pari invece al 30% di quanto utilizzato in compensazione.
Il Dlgs 471/97 al comma 4 dell’articolo 13 prevede una sanzione del 30% nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito di imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi al momento vigenti.
Al comma 5 è invece disposta l’irrogazione della sanzione dal 100 al 200 per cento in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.
La fattispecie introdotta dal comma 5 fa seguito alla volontà di arginare e penalizzare quei comportamenti considerati fraudolenti poiché atti alla rappresentazione contabile artificiosa dei crediti in sede di autoliquidazione del debito e finalizzati ad ostacolare o rendere infruttuosa l’azione di controllo ai danni dell’Erario.
Si tratta in sostanza di quelle situazioni in cui il credito sia stato “inventato” o riportato senza averne titolo.
Sul tema si è espresso anche l’ufficio del Massimario della Cassazione, che ha reputato inesistenti:
La sussistenza di un credito rientra tra le fattispecie che possono essere verificate dalle Entrate tramite il controllo formale automatizzato delle dichiarazioni. A tal fine, in caso di indicazione nel quadro RU di un credito non spettante fa scaturire la sanzione del 30%, non caratterizzandosi da carattere fraudolento.
Al contrario, in caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente, questo si configurerà ad esempio, nel caso in cui le attività inquadrate dall’azienda come di ricerca e sviluppo, non possano minimamente essere qualificate come tali.
Essendo in scadenza del mese, ci si augura che nuove direttive e specifiche vengano date con i decreti attuativi di cui si resta in attesa.
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