Sembrerebbe esserci una novità riguardo al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari.
Genericamente, i crediti d’imposta basati su calcolo incrementale sono riconosciuti anche se la media di riferimento è zero o se l’azienda che ne vuole beneficiare è una neocostituita (si veda, ad esempio la Tremonti-quater o i meccanismi per il credito d’imposta ricerca e sviluppo).
Invece, per quanto riguarda il Bonus Pubblicità, occorre verificare l’effetto di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nel parere n 1255 dell’ 11 Maggio: i vertici del Consiglio dei ministri aveva inizialmente dichiarato che l’eventuale soppressione della possibilità di considerare come totalmente agevolabile la spesa pubblicitaria dei soggetti che hanno avviato l’attività nel corso dell’anno per il quale richiedono il beneficio o che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari potrebbe annullare «l’effetto di stimolo sul fatturato pubblicitario», oltre a costituire un rischio di incompatibilità del regolamento stesso con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
Il Consiglio di Stato nel parere sopra indicato, sembra restare fermo sulle sue considerazioni.
Il rilievo sembra sia stato formulato sulla base dell’art 3 comma 3 (che però non è più presente nel Dpcm 16 Maggio 2018 n.90 ) della bozza di decreto che considerava incrementale l’intero importo delle spese sostenute per la pubblicità agevolata. L’intero importo però andava in contrasto con la logica incrementale e poteva risultare discriminatorio nei confronti di chi ,in passato, aveva già investito nei mezzi pubblicitari in questione.
Se non venissero accettati valori di riferimento della media pari a zero, tanti potenziali fruitori del bonus rimarrebbero esclusi dall’agevolazione e si creerebbe una differenza non giustificabile con le agevolazioni passate.
Fonte: Il Sole24Ore
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