Il bonus pubblicità è una misura ormai consolidata nel nostro ordinamento da diversi anni.
Si tratta di un credito di imposta calcolato in percentuale sulle spese di pubblicità sostenute nel corso dell’esercizio. Negli ultimi due anni, anche a causa del covid, il bonus era stato rivisto aumentandone l’appeal, ma dal 2023 torneranno operative alcune vecchie regole. Vediamo nel dettaglio come funziona.
Per il 2023, la percentuale sale al 75% delle spese sostenute, ma la base di calcolo su cui applicare l’aliquota è data dall’incremento delle spese sostenute rispetto al 2022.
Torna quindi il c.d. meccanismo incrementale.
Il meccanismo incrementale tiene conto non solo delle voci sostenute nell’esercizio di competenza, ma anche di quelle sostenute nel corso dell’esercizio precedente.
Attenzione perché l’applicazione del meccanismo incrementale non è scontata.
Come prima cosa, occorre tenere in considerazione che la soglia minima di differenziale per applicare il bonus è che l’incremento delle spese sia almeno pari all’1% dei costi sostenuti l’anno precedente.
Inoltre, se durante lo scorso anno non si sono sostenute spese di pubblicità, non è possibile fruire del bonus quest’anno. In sostanza la base di raffronto non può essere uguale a 0.
In ultimo, seguendo la logica del mancato incremento a fronte di un investimento precedente pari a zero, i soggetti neo costituiti non possono accedere al bonus pubblicità, proprio perché non hanno spese per le quali raffrontare i nuovi investimenti.
Possono quindi accedere al bonus pubblicità le imprese di ogni settore e di qualunque dimensione, purchè abbiano sostenuto spese in pubblicità e non siano neo costituite.
Le spese sostenute nel 2023 dovranno essere maggiori almeno all’1% delle spese sostenute nel 2022.
La novità apportata dal Decreto Energia per la nuova edizione del bonus pubblicità riguarda proprio le spese ammissibili.
Nel 2023 saranno infatti rendicontabili le sole spese sostenute pe la diffusione sulla stampa locale e nazionale, mentre rimarranno esclusi gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
In riferimento alle spese sulla stampa, sono validi i costi di pubblicità effettuati sui giornali:
Iscritti:
E dotati della figura del Direttore Responsabile.
Non sono invece considerate ammissibili le spese come:
Ulteriormente, non possono essere rendicontati alcun tipo di onere accessorio, così come i costi di intermediazione e ogni altra spesa che non sia pubblicità, anche se ad essa funzionale e connessa.
E’ importante ricordare che vale il principio di competenza.
Per fissare i concetti visti fino ad ora, nel caso ci fossero dei dubbi, facciamo qualche esempio.
Alfa Srl sostiene costi di pubblicità nel 2022 per 10.000,00 €. Nel 2023 il suo budget per la pubblicità aumenta e decide di investire 20.000,00 €.
L’incremento minimo da rispettare è l’1%. In questo caso Alfa ha aumentato la sua spesa del 100%. Può quindi procedere al calcolo della base imponibile.
20.000,00 – 10.000,00 = 10.000,00 €
Sulla differenza di spesa Alfa potrà calcolare il 75% del bonus pubblicità.
10.000,00 * 75% = 7.500,00 €.
Beta Srl vuole lanciare un nuovo prodotto nel 2023 e per farlo al meglio decide di sostenere un ingente investimento: ben 50.000,00 €.
Questi fondi sono frutto di un finanziamento a lungo sudato; negli ultimi anni la situazione finanziaria di Beta non è stata particolarmente florida e questo lancio rappresenta l’ultimo tentativo per sfondare. Per lo stesso motivo, Beta gli scorsi anni non ha mai avuto occasione di investire in pubblicità.
Le spese di Beta in pubblicità nel 2022 ammontano a 0,00 €.
Pur essendoci un aumento delle spese, non è raggiunta una base sufficiente per calcolare un incremento. Beta non può accedere al Bonus pubblicità.
Gamma Srl è una startup costituita a dicembre 2022. Non ha costi sostenuti nell’anno, se non quelli di costituzione e avvio. L’inizio “reale” dell’attività inizierà nel 2023, quando Gamma ha già deciso di stanziare 5.000,00 € per spese di pubblicità sui social.
Gamma non ha sostenuto spese nel 2022. Per questo motivo non può accedere al Bonus Pubblicità.
Anche avesse sostenuto spese sufficienti per calcolare il bonus, le spese sostenute nel 2023 non sono ammissibili. Gamma rimarrebbe comunque esclusa dal bonus pubblicità.
Sul sito del Ministero dell’Informazione e dell’editoria non sono ancora state pubblicate informazioni specifiche.
Possiamo però supporre che verranno replicate le finestre temporali degli scorsi anni:
L’iter del bonus è abbastanza semplice:
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