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20 Marzo 2020

Bonus Pubblicità e Credito Edicole: cosa cambia con il Decreto Cura Italia

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Nel testo del nuovo Decreto sono regolamentate le modifiche apportate al “bonus pubblicità” finalizzate a contrastare il drastico calo degli investimenti pubblicitari che sta penalizzando le numerose realtà editoriali, prevedendo nell’anno 2020 un regime straordinario di accesso all’incentivo.

Nella relazione tecnica a corredo del Decreto, è specificato come negli anni passati, per quanto fosse stata prevista questa misura, le richieste sono sempre state inferiori e che le modifiche apportate non andranno ad inficiare sul budget già predisposto.

I cambiamenti per il bonus pubblicità

Le novità apportate dall’articolo 98 D.L. 18/2020 alla disciplina del credito d’imposta pubblicità, riguardano essenzialmente:

  • l’introduzione di un metodo di determinazione volumetrico della base di calcolo del credito d’imposta;
  • la quantificazione del credito d’imposta in misura pari al 30% degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2020;
  • differimento di 6 mesi del periodo di invio della comunicazione telematica di accesso al credito.

Ciò significa che, per il 2020, l’accesso alla misura non necessiterà più di un incremento di spesa rispetto l’anno precedente, poiché il credito avrà come base di calcolo l’investimento effettuato nel corso dell’esercizio.

Tempi e spese ammesse

Si ricorda che le spese ammissibili riguardano campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

A subire variazioni è stata anche la finestra temporale per l’invio delle comunicazioni telematiche di accesso al beneficio, differita di 6 mesi, la comunicazione va presentata dal 01.09.2020 al 30.09.2020. È confermata la validità delle comunicazioni presentate dal 01.03.2020 al 31.03.2020.

Cosa cambia per Tax Credit Edicole

In questo secondo caso l’intervento legislativo ha disposto un ampliamento degli ambiti soggettivo e oggettivo della misura:

  • estensione della misura alle imprese distributrici della stampa con riferimento a rivendite localizzate in comuni a bassa densità abitativa (meno di 5.000 abitanti) e in comuni con unico punto vendita;
  • ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili ai servizi di fornitura di energia elettrica, telefonici e internet e di consegna a domicilio delle copie di giornali;
  • incremento a 4.000 euro dell’importo massimo di credito fruibile da ciascun beneficiario.

I beneficiari

I soggetti beneficiari risultano quindi essere:

  • esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • esercenti attività commerciali “non esclusivi”, come individuati dall’articolo 2, comma 3, D. Lgs. 170/2001, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
  • imprese distributrici della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

La prima categoria di beneficiari avrà accesso alla misura in maniera prioritaria.

Spese ammissibili per il Credito Edicole

Il credito d’imposta in esame è parametrato agli importi pagati nell’anno 2019 dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita a titolo di:

  • Imposta municipale unica (Imu);
  • Tributo servizi indivisibili (Tasi);
  • Canone di occupazione suolo aree pubbliche (Cosap);
  • Tassa sui rifiuti (Tari);

e inoltre per:

  • spese di locazione al netto dell’Iva, a condizione che l’esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale;
  • servizi di fornitura di energia elettrica;
  • servizi telefonici e di collegamento a Internet;
  • servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

Tempistiche e tipologia agevolazione

Per gli esercenti “non esclusivi” il credito di imposta è parametrato alle medesime voci sopra elencate, e commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.

Il credito risulta riconosciuto per l’anno 2020, con riferimento alle spese 2019, entro l’importo massimo per beneficiario di 4.000 euro, in misura dunque doppia rispetto al credito massimo riconosciuto per l’anno precedente.

La finestra temporale di presentazione telematica delle istanze, prefissata dal 01.09.2020 al 30.09.2020 resta invece invariata.

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