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4 Luglio 2018

BONUS PUBBLICITA’: ANTICIPAZIONI SUL DECRETO ATTUATIVO

In attesa dell’imminente pubblicazione in G.U. del decreto attuativo, il Dipartimento dell’informazione e dell’editoria nel comunicato del 7  giugno 2018 (vedi in Area Download) ha anticipato alcune novità.

In tale trattato sono stati resi noti i requisiti e gli importi del bonus pubblicità 2018, nonché la tipologia degli investimenti ammissibili e le modalità di presentazione delle domande all’Agenzia delle Entrate.

Cosa prevede il Bonus Pubblicità?

Il bonus pubblicità è un beneficio fiscale per gli investimenti pubblicitari incrementali su:

  • quotidiani e periodici,
  • emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Della detrazione potranno beneficiare i lavoratori autonomi compresi i professionisti, le imprese di qualsiasi natura giuridica, enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

In sede di prima applicazione, anche alle microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75 per cento, in attesa che la Commissione Europea – alla quale la misura è stata notificata – si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato. Le risorse corrispondenti alle concessioni nella misura del 90 per cento saranno ovviamente accantonate per essere poi effettivamente destinate successivamente all’approvazione della Commissione.

Per beneficiare del credito d’imposta sulla pubblicità sarà necessario che gli investimenti pubblicitari superino almeno dell’1% gli investimenti effettuati l’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per mezzo di informazione si intende il canale informativo utilizzato per la campagna pubblicitaria: stampa o emittenti radiofoniche/televisive.

Si sottolinea che il credito d’imposta richiesto è calcolato distintamente sui due diversi mezzi informativi. Non è necessario quindi che l’incremento sia maturato su entrambi i canali.

Per chi intendesse beneficiare del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari relativi al secondo semestre del 2017 si dovrà far riferimento ai soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line.

I soggetti interessati potranno presentare la domanda di fruizione del beneficio, usufruendo di una “finestra temporale” di trenta giorni, nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Tale finestra si aprirà, per trenta giorni, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il credito d’imposta attribuito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

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