Lo splittamento del credito di imposta per il 2020 ha aperto uno spiraglio per le attività che fino all’esercizio scorso erano del tutto escluse dalle misure agevolative: le attività di innovazione.
La legge di Bilancio 2020, ha introdotto infatti un nuovo credito di imposta, specifico per gli investimenti in innovazione tecnologica, previsto per quelle attività, differenti rispetto al credito di imposta R&S, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, come indicato dal Manuale di Oslo.
Dal punto di vista normativo il comma di riferimento è il 201 della Legge di Bilancio 2020 (LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160) che considera le attività di innovazione tecnologica, quelle non rientranti tra le attività di ricerca e sviluppo.
Ovvero: “[…] Finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.[…]”
La definizione rimanda espressamente al Manuale di Oslo, come pure la vecchia disciplina, che però aveva escluso del tutto le attività innovative dal credito di R&S.
Continuano ad essere escluse anche nel 2020, le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari.
Il testo della norma parla di beni materiali o immateriali. Nel manuale di Oslo, fonte ufficiale di definizione dell’innovazione, si evidenzia come questa non vada intesa in senso assoluto rispetto al mercato quanto più in relazione all’azienda che adotti o scopra nuove metodologie che risultino nuove rispetto al patrimonio di conoscenze maturate internamente.
Quando la conoscenza acquisita dall’impresa è caratterizzata da:
si configura il Know How. Tale inclusione rappresenta una grande opportunità per le aziende che potranno contare su voci capitalizzabili, consentendo una rivalutazione dei beni aziendali più ampia.
Sempre il comma 201 elenca le voci di spesa ammissibili al credito innovazione:
Tipo di voce di spesa | Ammissibilità |
Personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato | Purchè direttamente impiegato nelle attività di innovazione svolte internamente all’azienda. Under35 al primo impiego dottorandi o con dottorato di ricerca o laureati magistrali in ambito tecnico o scientifico assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato concorrono a formare la base di calcolo per un importo pari al 150 % del loro ammontare |
Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria, locazione semplice, spese per beni materiali mobili, software, anche per la realizzazione di prototipi o impianti piloti | Fino al 30% delle spese di personale |
Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti | Fino al 20% delle spese di personale |
Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati | Fino al 30% delle spese di personale |
Il limite temporale previsto per l’emanazione del decreto attuativo è fissato al 1 Marzo 2020. Nello stesso dovrebbero essere sciolti maggiori dubbi e date istruzioni precise sulle modalità di fruizione del credito.
Da quest’anno infatti l’utilizzo del credito è subordinato ad avvenuta comunicazione al Mise e sarà fruibile in tre rate annuali di pari importo.
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