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Bonus Carta per le imprese editrici: da settembre accesso alla richiesta di contributo

Le imprese editrici di quotidiani e periodici potranno presentare la domanda per il bonus carta a partire dal 5 settembre 2023, con una finestra temporale valida fino al prossimo 6 ottobre.

L’agevolazione già esistente per i periodi fino al 2021, è stata poi estesa dalla Legge di Bilancio 2022, articolo 1, commi 378 e 379, anche al biennio 2022-2023 nel limite delle risorse stanziate.

Nello specifico, si tratta di un credito d’imposta del valore massimo del 30 per cento riconosciuto per le spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa sostenute nel corso del 2022.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria tramite la circolare n. 1, pubblicata lo scorso 6 dicembre, ha fornito tutti i dettagli su criteri e le modalità di domanda in relazione alle spese sostenute nel 2021 e nel 2022.

Per poter essere ammesse all’agevolazione, le imprese editrici di quotidiani e periodici devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

  • Avere sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo;
  • Avere residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia;
  • Essere iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC);
  • Avere attività contraddistinta da uno dei seguenti codici ATECO:
    • 58.13 (edizione di quotidiani);
    • 58.14 (edizione di riviste e periodici).

Il bonus non è riconosciuto per le spese sostenute per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa di:

  1. quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50 per cento dell’intero stampato, su base annua;
  2. quotidiani ed i periodici non posti in vendita, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
  3. quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
  4. quotidiani ed i periodici di pubblicità,
  5. quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
  6. quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
  7. cataloghi,
  8. le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
  9. quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché’ di altri organismi,
  10. quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi,
  11. prodotti editoriali pornografici.

Le spese ammesse al credito devono essere certificate da soggetti iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione.

La richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti e l’importo della spesa.

L’invio della domanda dovrà avvenire telematicamente per mezzo del rappresentante legale dell’impresa, utilizzando la procedura dedicata disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”.

Gli elenchi dei soggetti cui è riconosciuto, per ciascuna annualità, il credito d’imposta con il relativo importo spettante, sono approvati con decreti del Capo del Dipartimento e tempestivamente pubblicati su questo sito.

Il credito d’imposta concesso si può utilizzare in compensazione presentando il modello F24, utilizzando il codice tributo “6974”, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari e non è cumulabile con altre agevolazioni relative agli stessi costi ammissibili.

In caso di risorse insufficienti, i fondi saranno ripartiti proporzionalmente rispetto al credito richiesto.

Tags: Bandi

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