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Bilancio oltre i termini? Non dimenticare la nota integrativa

Per le imprese e le associazioni che hanno ricevuto erogazioni pubbliche di importo superiore a 10.000,00 € scatta l’obbligo di adeguata informativa in bilancio (o sul proprio sito Internet). A partire dal bilancio 2023 possono altresì essere applicate sanzioni in caso di mancata pubblicazione. Inoltre, da quest’anno, è prevista l’esenzione dell’informativa per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Facciamo un passo indietro. Già dal 2017 (e per precisione con la L. 124/2017) è presente un sistema volto ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, rivolto in particolare alle associazioni e alle imprese, tramite l’inserimento in bilancio ovvero sul proprio sito internet o su quello di categoria.

Il termine ultimo per adempiere a questo onere è tendenzialmente quello del 30 giugno, o quantomeno coincidere con l’approvazione del proprio bilancio.
Nel caso in cui il bilancio d’esercizio non venga approvato entro 120 giorni bensì nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, il termine per l’adempimento dell’informazione delle erogazioni ricevute viene differito.

Ma quando scatta l’obbligo? I soggetti interessati possono esimersi dalla pubblicazione delle somme percepite, quando l’importo totale non superi il valore di 10.000 euro.

Per quanto riguarda le regole di indicazione in nota integrativa, la tassonomia dei bilanci obbliga a fornire informazioni in relazione ai contributi ricevuti sotto qualunque forma (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) dalle Pubbliche Amministrazioni, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza dei bilanci. Tali principi non escludono i bilanci redatti in forma abbreviata o quelli delle micro-imprese.

Le informazioni saranno da pubblicare in forma schematica e comprensibile e dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  2. denominazione del soggetto erogante;
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  4. data di incasso;
  5. causale.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, invece, poiché già registrati a sistema da parte delle stesse Amministrazioni gestrici, fa sì che non sia più necessario per le imprese procedere alla loro menzione. È prevista, quindi, l’esenzione dell’informazione degli aiuti suddetti.

Si ricorda che l’obbligo di rendicontazione segue il criterio c.d. di cassa, in quanto riguarda gli importi “effettivamente erogati”.

Gli imprenditori individuali e le società di persone, prive di obbligo di redazione dei bilanci, assolvono al suddetto obbligo tramite la pubblicazione delle informazioni di cui sopra sui propri siti Internet, oppure sui portali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Cosa succede se non rispetto l’obbligo di trasparenza? L’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Tags: Documento informativo

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