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Attività di ricerca e sviluppo: dal 2024 sarà attivo l’Albo dei Certificatori

L’Albo dei Certificatori, inserito all’interno del Decreto Semplificazioni, riprende la disciplina a suo tempo impostata dall’istituto della Sanatoria, prevedendo la facoltà per le aziende di ottenere una certificazione qualitativa delle attività di ricerca e sviluppo rendicontate o da rendicontare, affinché potessero ottenere un nullaosta sulla natura dei progetti.

A detta del Ministero si tratterà di una soluzione transitoria, insieme a cui in parallelo è stata disposta la proroga del riversamento dei vecchi crediti d’imposta, consentendo alle imprese di decidere se restituire le agevolazioni senza sanzioni o interessi fino al 30 giugno 2024.

Tramite il DPCM vengono fissate le regole da seguire per rivolgersi ad un ente certificatore accreditato a qualificare un progetto di ricerca e sviluppo passato, presente e futuro. Ricordiamo che tale meccanismo è del tutto facoltativo e pertanto le imprese potranno comunque fruire di tali misure automatiche anche senza il parere di un terzo.

La certificazione avrà effetti vincolanti nei confronti delle Autorità competenti, a meno che il credito non si riferisca a fattispecie false o non congruenti con quanto realmente realizzato.  

Inoltre, la certificazione può essere richiesta solo nel caso in cui il contribuente non sia già oggetto di contestazione.

Potranno iscriversi all’Albo presso il MISE, le persone fisiche già iscritte in albi, banche dati o elenchi istituiti da altre amministrazioni centrali o dalle Regioni per la valutazione di iniziative di ricerca finanziate da incentivi pubblici a condizione che nei due anni precedenti abbiano valutato almeno 10 progetti, da dettagliare nella domanda. Tra i possibili certificatori ammessi troviamo:

  • le società di capitali specializzate in consulenza alle imprese in questo campo,
  • i Competence center e i centri di trasferimento tecnologico 4.0,
  • gli European digital innovation hub,
  • le università e gli enti pubblici di ricerca.

La certificazione dovrà essere inviata al Mimit dal certificatore con procedura informatica, entro 15 giorni dal rilascio, e dovrà contenere:

  • informazioni sulla capacità organizzativa e le competenze tecniche dell’impresa;
  • descrizione dei progetti;
  • le motivazioni tecniche circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al predito d’imposta;
  • la dichiarazione del soggetto certificatore di non essere in conflitto di interesse;
  • altri elementi utili in funzione delle attività di vigilanza del Ministero e dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Dalla data di ricezione, il Mimit avrà 90 giorni di tempo per richiedere al certificatore, dandone informazione all’impresa, l’invio della documentazione tecnica, contrattuale e contabile, rilevante ai fini della valutazione.

Potrà essere dichiarata inefficace la certificazione priva della documentazione giustificativa necessaria non pervenuta entro 15 giorni dalla richiesta; il termine sarà prorogabile al massimo di ulteriori 15 giorni. Successivamente, entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti, il Mimit completerà la propria attività di controllo e, decorso il termine, la certificazione produrrà i propri effetti nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Tags: Documento informativo

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