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Gli ammortizzatori sociali a seguito del COVID-19: misure nazionali e regionali

Quali sono le nuove misure disposte dal Governo per le imprese?

Per far fronte all’epidemia che sta colpendo il nostro paese, le nuove misure comprendono la possibilità di far fronte alle temporanee sospensioni aziendali tramite l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

La tua azienda sta subendo danni a causa dell’emergenza Covid-19? Scopri cosa possiamo fare per  aiutare le imprese ad affrontare l’emergenza Coronavirus.

CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi che vanno dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane.

In questo caso le aziende sono esonerate:

  • dall’obbligo della preventiva consultazione sindacale;
  • dall’osservanza dei termini d’invio della domanda;
  • dalla dimostrazione dei requisiti ordinari necessari;
  • dalla redazione di una relazione tecnica da allegare alla domanda.

Inoltre, per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Assegno ordinario

Per lo stesso arco temporale è anche previsto l’assegno ordinario, concesso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 

Anche in questo caso, in allegato all’istanza non dovrà essere presente alcuna scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

CIGD ( Cassa integrazione salariale in deroga )

Il “Decreto Cura Italia” riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

  • per un periodo non superiore a nove settimane;
  • a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore.

Sono inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.

L’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga è subordinato all’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
Sono esonerati dal predetto accordo i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Le misure nella Regione Piemonte

Sul sito della Regione Piemonte è stata creata un’apposita pagina che raccoglie le informazioni in tema di ammortizzatori sociali.

Circa le modalità esecutive, la Regione ha comunicato il suo impegno attuale alla sottoscrizione di un Accordo quadro con le parti sociali, che definisca un orientamento generale condiviso nella gestione dell’emergenza. Bisognerà quindi attendere in ogni caso nuove istruzioni, anche da parte dell’INPS.

Ciò che sembra certo è la procedura informatica da utilizzare: i datori di lavoro dovranno utilizzare infatti la procedura “AMINDER”, accessibile tramite Smart Card aziendale o da parte dell’intermediario delegato. Tale applicativo gestionale regionale è in fase di riattivazione e adeguamento.

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