Con il provvedimento del 23 maggio dell’Agenzia delle Entrate (prot. 174713/2022), vengono definiti i criteri e le modalità operative del credito di imposta già previsto dalla scorsa legge di bilancio 2021 per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Sono beneficiarie del nuovo tax credit le reti di imprese che producono prodotti agricoli e le pmi che producono prodotti agroalimentari, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino.
A questo punto occorre specificare cosa si intende per rete di imprese, poichè sono ammesse sia le reti contratto – prive di autonoma soggettività giuridica -, sia le reti soggetto, caratterizzate da autonoma soggettività giuridica. La tipologia di rete cambia totalmente l’approccio operativo al credito di imposta.
Nel caso di rete contratto, ogni impresa facente parte della rete dovrà presentare domanda agevolativa, in relazione alla quota delle spese sostenuta o su di essa ribaltata dall’impresa capofila che abbia operato senza rappresentanza per conto delle imprese aderenti.
Per contro, in caso di rete soggetto, il credito di imposta si applica in modo autonoma alla rete.
Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, in particolare con riguardo al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza, o per la creazione di depositi fiscali virtuali esteri, o ancora per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, sostenendo spese per dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, sviluppo di database e sistemi di sicurezza.
Le spese dovranno essere certificate dal collegio sindacale o da un revisore legale o da un dottore commercialista o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il massimale annuo cambia a seconda della dimensione aziendale:
E’ bene specificare che il credito di imposta è soggetto a rimodulazione, nel caso in cui le domande pervenute superino il plafond previsto per singola annualità.
Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione e va indicato in dichiarazione dei redditi. Inoltre, non è cumulabile.
La domanda va presentata telematicamente tramite apposito modulo presente sul cassetto fiscale. A seguito della presentazione della domanda, viene rilasciata in un tempo massimo di cinque giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarico, con le dovute motivazioni.
Le comunicazioni vanno inviate dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Unica eccezione è quella per le comunicazioni relative al 2021: queste ultime dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate tra il 20 settembre e il 20 ottobre 2022.
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