Nell’ultimo periodo l’Agenzia delle Entrate ha inviato a numerosi contribuenti delle comunicazioni volte a informare i contribuenti della possibilità di accedere alla c.d. Sanatoria, un istituto di recente istituzione per regolarizzare in maniera spontanea eventuali fruizioni indebite, senza pagare alcuna sanzione o interesse.
Alcune di queste segnalazioni presentano anche alcune valutazioni preliminari o indicatori di anomalie, sintomatici dell’utilizzo indebito del credito di imposta.
L’Agenzia delle Entrate sfrutta alcuni criteri generali per analizzare i dati in suo possesso, dai quali ha derivato dieci indicatori di potenziali anomalie.
I dati elaborati sono:
Sulla base di questi ultimi sono stati derivati i seguenti indicatori:
E’ sintomo di potenziale assenza di novità e sistematicità e si verifica nel caso in cui si rilevano contestualmente:
Il collegamento tra la presenza di personale qualificato e la compilazione della deduzione Irap non è sempre però sufficiente per far scattare la presunzione.
Questo indicatore scatta nel caso in cui la media dei valori esposti nei campi IS4 col.2 dei modelli Irap dei periodi d’imposta 2012/2014 risulti superiore al valore dichiarato nel campo RU100 col.1 “media storica” del Modello Redditi del periodo d’imposta di maturazione del credito.
Anche questo criterio non è del tutto valido, poiché il criterio alla base della definizione della media, prevedeva la possibilità di effettuare ricalcoli.
Il terzo indicatore si riferisce al caso in cui la media 2012/2014, ricostruita in base alle variazioni annuali delle voci di stato patrimoniale relative a brevetti, spese di sviluppo e di ricerca applicata, risulti superiore al valore del campo RU100 col.1 “media storica” del modello redditi.
Ci si riferisce, in questo caso, alla compilazione, nel modello redditi, del rigo RU3 “Credito d’imposta ricevuto” nei casi in cui il soggetto cedente, identificato nella sezione VI-A del quadro RU, non risulti aver posto in essere alcuna operazione straordinaria.
Il credito d’imposta R&S poteva infatti essere trasferito soltanto nell’ambito di un’operazione straordinaria o all’interno del consolidato fiscale.
L’alert scatta quando il rapporto tra credito maturato, dichiarato al rigo RU5 col.3 “Credito d’imposta spettante nel periodo”, e le spese incrementali, come risultanti al rigo RU100 della sezione IV-bis o IV, risulti superiore al 50%, intensità massima di credito applicabile nei periodi 2015/2019.
Per contro, l’indicatore sembrerebbe non considerare l’extra credito riconosciuto per le spese di certificazione.
Questo indicatore considera la fattispecie in cui le spese dichiarate nella sezione IV-bis o IV del quadro RU del Modello Redditi sono complessivamente inferiori a 30.000 euro, investimento minimo al superamento del quale la previgente disciplina subordinava la spettanza del credito.
Questo indicatore scatta quando le spese dichiarate nella sezione IV-bis o IV del quadro RU del Modello Redditi sono inferiori o uguali alla “media storica”, di cui al rigo RU100 col. 1.
Dovrebbe segnalare, secondo le Entrate, la potenziale assenza di novità e di ricerca non sperimentale.
L’indicatore scatta quando contemporaneamente:
Ma non è scontato che le attività di R&S siano realizzate in modalità intra-muros, con il coinvolgimento prevalente o esclusivo di risorse qualificate interne all’azienda.
Questo indicatore potrebbe significare un’errata indicazione nel Modello Redditi o una quantificazione sbagliata ai fini del credito d’imposta delle spese del personale impiegato in R&S.
L’indice è calcolato come il rapporto tra costo del personale indicato in RU100 col.3 e il totale della voce B9) di Conto Economico del bilancio civilistico depositato.
L’omessa indicazione del credito nel modello redditi rappresenta una violazione sanabile tramite presentazione delle dichiarazioni integrative e il versamento di una sanzione fissa minima di euro 250 con l’istituto del ravvedimento operoso; inoltre tale istituto non costituisce causa di decadenza dall’agevolazione.
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