14 Aprile 2023
Adeguati assetti e revisore nelle srl: nomina entro il 30 aprile
Nel 2019 è stato introdotto, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Il Codice stravolge del tutto la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:
- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
- salvaguardare la continuità aziendale di coloro che vanno incontro ad una crisi.
Cosa si intende per “crisi”
Alla base del sistema di prevenzione vi è l’impostazione e il monitoraggio di strumenti di pianificazione e l’adeguamento degli assetti aziendali, in grado di garantire la sostenibilità dell’impresa nel breve-medio periodo.
Per permettere un esame efficiente e cosciente della propria situazione aziendale, sono stati previsti anche una serie di parametri da valutare periodicamente insieme all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione, i c.d. indicatori della crisi.
Premettendo che per crisi si intende “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, tali indicatori vanno a considerare i possibili squilibri prospettici di carattere reddituale e finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale.
Gli adeguati assetti organizzativi e gli organi di controllo
Di per sé l’impostazione del Nuovo Codice della Crisi di Impresa ribadisce un concetto già consolidato nell’ordinamento italiano, ovvero l’approccio del “buon padre di famiglia”. Eppure è stato reinserito all’interno del Codice Civile con l’art. 2086 sottolineando due aspetti fondamentali:
- l’istituzione di assetti organizzativi adeguati;
- l’attivazione tempestiva ad esercitare delle azioni risolutive per il recupero della continuità aziendale.
Quest’ultimo punto solleva quindi un’elevata responsabilità degli amministratori, chiamati a garantire la qualità dell’attività gestoria.
A ulteriore tutela della continuità aziendale, era stato ulteriormente previsto l’obbligo di nomina, entro la data di approvazione dei bilanci dell’esercizio 2021, di un organo di controllo o del revisore per tutte le società a responsabilità limitata che:
- sono tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.
Il Dl 118/2021 ha prorogato la scadenza prevista alla data di approvazione dei bilanci riferiti all’esercizio 2022. Questo si tramuta nella prossima scadenza fissata al 30 aprile 2023.
Gli strumenti strategici contro la crisi
Poiché gli organi di controllo e i revisori hanno il dovere e la responsabilità (i primi pari a quella del CEO) di vigilare sull’operato degli amministratori e segnalare ogni possibile segnale di instabilità e carenze di adeguati strumenti di pianificazione e di adeguati assetti è importante averli introdotti prima della loro nomina per prevenire qualunque tipo di contestazione.
Per poterlo fare sono sufficienti due strumenti estremamente funzionali e strategici all’attività di impresa per dimostrare di avere gli adeguati assetti necessari alla prevenzione delle crisi:
- budget di cassa
- business plan
da rivedere periodicamente insieme al monitoraggio di indici prospettici e all’andamento della gestione ordinaria.
Tali strumenti quindi, non sono solo utili ad essere compliant al Nuovo Codice della Crisi di Impresa, ma permettono agli amministratori di non pregiudicare la propria posizione, salvaguardano la continuità aziendale, consentono di pianificare e attuare le strategie migliori per la crescita aziendale e pianificare per tempo le attività che possono invece inficiare negativamente sui flussi di cassa.