Il termine previsto dalla Commissione Europea per il prossimo 17 luglio per la disciplina sulla ristrutturazione preventiva subirà probabilmente una proroga. L’Italia infatti ha richiesto l’applicazione di tale strumento riscontrando l’incapacità di coordinare la disciplina con il Codice della Crisi di Impresa.
Anche il suddetto testo ha subito diverse dilazioni temporanee per la sua entrata in vigore, e delle modifiche in itinere per rispondere nel migliore dei modi alla situazione economica attuale.
Di fatto però, la normativa europea prevede delle semplici direttive e obiettivi, che gli stati membri, nelle modalità che ritengono opportune, devono perseguire.
E anche la disciplina delle procedure di allerta risulta molto più contenuta rispetto a quella nazionale.
Infatti, a livello europeo, si richiede di adempiere ad obblighi informativi, attività consulenziale e di assistenza all’imprenditore, che ben si sposa con il panorama pandemico caratterizzato dalla difficoltà economica delle aziende.
Inoltre, tali oneri altro non replicano che gli obblighi già presenti nel Codice Civile e operativi da tempo.
Secondo l’art. 2086, «L’imprenditore […] ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
In sostanza, quindi sono già stati introdotti degli strumenti finalizzati a monitorare, ed eventualmente, rilevare situazioni patologiche. L’utilizzo di tali strumenti è in capo all’organo amministrativo, che per poterli sfruttare sapientemente e nella maniera più giusta e con un’ottica alla redditività di lungo periodo, potrà contare su figure professionali competenti, con le quali fare strategia.
La chiave di lettura non è scardinare la compliance dalla categoria “costi sommersi”, ma saper sfruttare nuovi strumenti per valorizzare la propria realtà aziendale.
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