E’ prevista per il 13 ottobre l’apertura della misura “Imprese dell’economia sociale”, il nuovo bando previsto per le imprese sociali, culturali e creative per progetti che prevedano un impatto sociale.
Quali sono i progetti considerati sociali?
La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale di valore compreso tra 100 mila euro e 10 milioni di euro.
I programmi devono determinare positive ricadute sul territorio, tramite il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
- incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
- inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
- raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità* ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
- raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.
Possono essere presentati anche progetti in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti, tramite la sottoscrizione di un apposito accordo di collaborazione redatto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
*Se vuoi approfondire il tema della sostenibilità aziendale, leggi il nostro articolo dedicato.
Quali spese di progetto saranno considerati ammissibili?
- suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile;
- fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese.
Quali imprese possono partecipare al bando?
- imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;
- cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
- imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare in specifici settori economici.
Tali attori, alla presentazione della domanda, dovranno avere i seguenti requisiti:
- essere iscritti al RUNTS
- avere sede legale e operativa in Italia
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -;
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Quali agevolazioni sono previste?
L’agevolazione principale consiste in un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa.
Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%.
Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato; il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo del 56%.
In alcune specifiche fattispecie è altresì previsto un contributo a fondo perduto e quindi da non rimborsare, che va dal 5 al 20% delle spese ammissibili.
In ogni caso il contributo complessivo massimo non può superare il 75% delle spese.
Qual è l’iter di domanda?
Le domande di agevolazione possono essere presentate, condizionatamente alla stipula della Convenzione tra il Ministero, l’ABI e CDP, a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022, a mezzo PEC all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it.
Le domande di agevolazione dovranno essere redatte in formato elettronico e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore.
Insieme alla domanda di agevolazione devono essere trasmessi:
- la scheda tecnica del programma di investimento;
- il piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva, comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del programma di investimento;
- la delibera di finanziamento, rilasciata dalla Banca finanziatrice, attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa;
- la dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, relativa alle dimensioni di impresa.