12 Febbraio 2021
Accertamento? Attenzione a quello che non viene chiesto in sede di verifica
Inutilizzabili i soli documenti non esibiti su richiesta puntuale
Parliamo di accertamento e verifiche fiscali. Un tema senza dubbio delicato, che affianca spesso e volentieri il diverbio ancora esistente e ad oggi irrisolto sulla corretta applicabilità della norma circa la distinzione tra credito inesistente e non spettante (per maggiori informazioni sul tema si rimanda all’articolo già pubblicato nelle scorse newsletter).
Nel caso di verifiche, è opportuno ribadire un concetto molto importante: ciò che non viene esibito alle autorità in sede amministrativa, diventa del tutto inammissibile in un’eventuale contenzioso, soprattutto nel caso in cui il contribuente abbia:
- Rifiutato di mostrare la documentazione
- Dichiarato di non possedere la documentazione
- Sottratto al controllo quanto richiesto
Questi comportamenti richiedono obiettivamente il comportamento doloso del contribuente e la volontà di eludere le autorità.
D’altra parte, può anche avvenire che sia la stessa amministrazione a non richiedere della documentazione o non informare il contribuente che la mancata esibizione di alcuni di questi documenti, può avere delle conseguenze negative molto forti.
E’ quello che è successo in Lombardia, in cui un contribuente è arrivato persino in Cassazione, opponendosi all’Agenzia delle Entrate e chiedendo che venissero considerati dei documenti che non erano stati “nascosti”, ma semplicemente non richiesti dalle autorità, ottenendo sul punto la conferma dal Tribunale.
Per escludere in contenzioso della documentazione, infatti, occorre da un lato, che l’amministrazione finanziaria provi che in sede di verifica il contribuente abbia rifiutato di esporre il materiale su espressa richiesta. In tal senso quindi, la semplice omissione non configura un comportamento doloso. Dall’altra parte, si richiede, in capo al contribuente, la coscienza e la volontà di eludere l’amministrazione, il dolo e naturalmente l’espresso rifiuto.