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2 Febbraio 2018

IPERAMMORTAMENTO: NOVITA’ SUL CALCOLO DEL BENEFICIO

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti per quanto concerne il tema dell’iperammortamento, in particolare per ciò che riguarda la nuova disposizione che consente la continuazione del bonus in caso di sostituzione del bene.

Quando viene ceduto un bene agevolato con l’iperammortamento del 150% è possibile continuare comunque a fruire del beneficio, a condizione però che il bene venga sostituito con uno con caratteristiche analoghe o superiori.
La norma che introduce questa possibilità si preoccupa anche della situazione in cui il costo del nuovo bene risulti inferiore a quello del bene originario. In questo caso, è chiaro che l’impresa non potrà fruire integralmente dell’iperammortamento calcolato a suo tempo su un bene di costo superiore.

Ci si chiede però in che modo si debba rideterminare il beneficio, attraverso una riduzione percentuale oppure mediante un altro meccanismo. In pratica, l’elemento da cui partire è il piano originario di iperammortamento: l’eventuale sostituzione del bene non modifica mai gli importi previsti da questo piano. Casomai, se il bene che viene acquisito è di costo inferiore, e quindi anche il 150% di questo costo è inferiore, la fruizione delle quote residue di bonus dovrà interrompersi prima della fine programmata.

Facciamo un esempio: un bene di costo 1000 viene sostituito con un bene analogo il cui costo è pari 800, fermo restando il coefficiente di ammortamento del 20 per cento.
I dati che rilevano sono:
• l’importo delle deduzioni già operate a titolo di iperammortamento fino al periodo di cessione del bene, nell’esempio pari a 750;
• le quote residue del piano originario di iperammortamento, che nell’anno in cui avviene la cessione e nei due anni successivi sarebbero state pari rispettivamente a 300, 300 e 150;
• il nuovo limite massimo, che è pari a 1200, cioè al 150% di 800.

Nel periodo in cui viene sostituito il bene, si applica un iperammortamento pari a 300, come da piano originario, e quindi il totale delle deduzioni nel corso del tempo sale a 1050 (750 più 300). Nel periodo successivo, invece della quota prevista di 300 sarà possibile dedurre solo 150 a titolo di iperammortamento, perché così facendo si raggiunge il plafond massimo di 1200.
Del bene nuovo, quindi non rileva il coefficiente di ammortamento, ma solo il costo di acquisto, a condizione che siano rispettati gli altri requisiti tecnici per fruire dell’agevolazione.

Per garantire la continuazione del beneficio, è necessario che il bene che viene acquistato rispetti le seguenti caratteristiche:
• appartenga all’elenco dei beni indicati nell’allegato A alla legge 232/2016;
• sia entrato in funzione;
• sia interconnesso;
• sia oggetto di dichiarazione o di perizia che confermino la presenza di questi requisiti.
Tutti questi elementi devono risultare verificati entro il termine dello stesso periodo di imposta in cui avviene la cessione del bene originario.

È evidente che in futuro le imprese dovranno prestare molta attenzione a questa fattispecie: se il nuovo bene non viene interconnesso entro la fine del periodo, si decade per sempre dalla possibilità di utilizzare le quote residue di iper ammortamento.

 
Fonte: Il Sole 24 Ore (2/02/2018)

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