5 Marzo 2020
Cumulabilità del credito sui beni strumentali
Attenzione alla possibilità di cumulo con altre misure
Per quanto il nuovo credito di importa per gli investimenti in beni strumentali nuovi sia cumulabile con altre agevolazioni, sussiste sempre l’ipotesi che le altre misure non prevedano cumulabilità.
La nuova legge di bilancio ha modificato le precedenti disposizioni in tema di acquisto di beni strumentali nuovi, sostituendo la maggiorazione dell’ammortamento con un credito di imposta commisurato al costo dell’investimento. Dalla precedente versione del beneficio erano esclusi le persone fisiche, le società agricole e i forfetari.
Il nuovo credito invece ha esteso di molto la platea dei beneficiari, non prevedendo particolari limitazioni.
La cumulabilità
Il comma 192 della legge 160/2019 prevede la cumulabilità del credito con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi beni, a condizione che il cumulo non superi il costo complessivamente sostenuto.
Il credito può quindi essere applicato anche se l’impresa ha già fruito o intende fruire di altre agevolazioni, occorre comunque valutare se tali misure siano a loro volta compatibili con il credito di imposta.
Le misure idonee
Per i piani di sviluppo rurale, ogni regione dispone diversamente. Occorrerà di caso in caso valutare le possibilità di cumulo previste.
Il Mef ha dichiarato la possibilità di cumulo tra la Nuova Sabatini ed il credito per investimenti in beni strumentali. Si ricorda che tale misura prevede la concessione da parte di intermediari finanziari di finanziamenti agevolati per il sostegno agli investimenti in beni strumentali. E’ altresì previsto un contributo da parte del ministro dello Sviluppo rapportato agli interessi sul finanziamento medesimo.
E’ stato inoltre pubblicato in Gazzetta l’avviso pubblico in tema di Bando Inail, che prevede e permette la cumulabilità con il credito di imposta.