2 Novembre 2017
Credito d’imposta per le PMI in borsa
Introdotto il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI dall’art. 14 del Ddl di Bilancio 2018 (29.09.2017)
Si tratta di un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di consulenza legati alla quotazione di PMI sostenuti fino al 31 dicembre 2020, con un tetto massimo di 500.000,00 euro per società.
Il beneficio fiscale dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà conclusa la quotazione. Il presente credito non concorre alla formazione dell’imponibile Ires e Irap e non rileva ai fini di quanto disposto dal Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi.
Le spese agevolabili
I costi rientranti nell’agevolazione sono legati al perfezionamento della procedura di immissione alla quotazione (Ipo) in un mercato regolamentato o in sistemi di negoziazione di uno Stato membro della Ue o dello Spazio economico europeo.
Essi sono:
- spese sostenute per l’ advisor finanziario (studio di fattibilità dell’ Ipo e supporto all’imprenditore nel processo di ammissione)
- spese sostenute per il nominated advisor (attività di due diligence finanziaria e di business, redazione del documento di ammissione)
- spese sostenute per la società di revisione (giudizio sul bilancio aziendale e comfort letter)
- spese per gli advisor legali e fiscali
- spese per la società di comunicazione finanziaria ed investor relations
Nel calcolo del credito sono esclusi tutti i costi connessi all’attività di intermediazione finanziaria e di collocamento relativi all’aumento di capitale.
Per le modalità operative è necessario attendere l’emanazione del decreto del ministero dello Sviluppo Economico.