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20 Novembre 2019

Credito d’imposta R&S: Assonime si pronuncia sulle soglie sanzionatorie

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Assonime propone livelli sanzionatori diversi per quanto riguarda il Credito d’imposta R&S

Con Circolare 23 del 2019, pubblicata lo scorso 14 novembre da Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni), si pone in discussione il regime sanzionatorio legato al Credito d’ Imposta R&S e si propongono livelli sanzionatori differenti a seconda della gravità della condotta adottata dall’azienda.

La suddivisione in base alla gravità

La soluzione proposta da Assonime, si basa su un principio di equità.

Mentre ad oggi le due casistiche sono equiparate, Assonime suggerisce di differenziare i casi in cui ci sia:

  1. Errore nella definizione dell’attività ammissibile al credito
  2. Inesistenza dell’attività ammissibile

Errore nella definizione dell’attività ammissibile al credito

Di fatto, in caso di errori nell’identificazione dell’ambito delle attività agevolate, sarebbe opportuno applicare la sanzione prevista per il credito non spettante.

L’assenza di fraudolenza deriverebbe dal rispetto degli oneri documentali previsti e dal corretto svolgimento di attività, che, si inseriscono in un contesto innovativo in più ampi processi di innovazione.

Inesistenza dell’attività ammissibile

La soluzione più grave prevista per il credito inesistente, dovrebbe invece trovare applicazione solo nelle più circoscritte ipotesi connotate da fraudolenza, quali ad esempio quelle in cui l’impresa abbia svolto un’attività che nemmeno in astratto può qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo oppure abbia effettuato semplici investimenti in beni materiali e immateriali.

E’ richiesto sul tema un intervento normativo per portare chiarezza sulla disciplina.

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