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21 Gennaio 2020

Proroga iper e superammortamento nella Legge di Bilancio 2020

iperammortamento-proroga-ammortamento-beni-materiali-obblighi

Investimenti in beni strumentali: le novità della nuova legge di Bilancio

La nuova legge 160/2019 va a ridefinire le modalità con cui usufruire delle agevolazioni previste in ambito di investimenti in beni strumentali, informatizzazione e automazione dei processi produttivi. Si tratta infatti di un nuovo credito di imposta.

(Nello specifico, la materia è normata dall’art. 185 e seguenti.)

Si riportano le informazioni essenziali della misura:

Arco temporale di fruizione Investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
Investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2021, purché entro il 31 dicembre 2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e si sia provveduto al pagamento di un acconto pari al 20% del costo
Soggetti beneficiari Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da:

– Forma giuridica

– Settore economico

– Dimensione

– Regime fiscale

Soggetti esclusi Imprese in:
– Liquidazione volontaria
– Fallimento
– Liquidazione coatta amministrativa
– Concordato preventivo senza continuità aziendale
– Altra procedura concorsuale
– Passive di sanzioni interdittive
Investimenti agevolabili Commi 188-189-190 L. 160/2019:
– 188: Beni diversi da quelli indicati dai commi 189-190, 6% del costo, fino a due milioni di euro
– 189: beni contenuti nell’allegato A L. 232/2016; 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro
– 190: beni ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016; 15% del costo, nel limite di 700.000 €
– Spese per servizi in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzione di cloud computing, per la quota di competenza
Investimenti esclusi – Art. 164 c. 1 TUIR (mezzi di trasporto a motore, areomobili da turismo, imbarcazioni, autovetture e carovan, ciclomotori e motocicli)
– Beni con aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%
– Fabbricati e costruzioni
– Beni inseriti nell’allegato 3 L 208/2015 (condutture, reti urbane, condotte dorsali per gas naturale, materiale ferrotranviario, aereo con equipaggiamento)
– Beni gratuitamente devolvibili
Modalità di Fruizione In compensazione tramite F24.
Per i beni materiali si ripartisce in 5 quote annuali di pari importo; per gli immateriali in tre quote.
Occorre effettuare comunicazione al MISE.
Tempi di Fruizione Per i beni materiali ordinari il credito è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni; per gli investimenti 4.0, il credito è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

Nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione, è possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante nella misura del 6%.

Impossibilità del credito di imposta NON concorre alla formazione del reddito
NON concorre alla base imponibile Irap
NON rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi
NON può essere ceduto o trasferito
Possibilità del credito di imposta È cumulabile con altre agevolazioni

Aggiornato a 07/01/2020

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La trasformazione di Super e Iper ammortamento: i dettagli finali

Le misure agevolative di super ed iper ammortamento sono state trasformate dalla Legge di Bilancio 2020, in crediti di imposta calcolati sugli importi degli investimenti.

Se da un lato il beneficio fiscale ottenuto è inferiore rispetto alla normativa precedente, è però fruibile in un lasso temporale inferiore e diventa accessibile ad un numero maggiore di soggetti economici.

Chi può beneficiare delle agevolazioni?

La nuova disciplina si applica al solo esercizio fiscale 2020, per gli investimenti effettuati dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020, oppure entro il 30/06/2021 se entro il 31/12/2020 ci sia la conferma d’ordine e sia stato versato un acconto pari al 20% dell’investimento.

I beneficiari sono tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.

Sono invece escluse le imprese in stato di:

  • liquidazione volontaria
  • fallimento
  • liquidazione coatta amministrativa
  • concordato preventivo senza continuità aziendale
  • soggette a procedure concorsuali
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive

Il beneficio può essere fruito solo tramite compensazione in F24 e solo in caso di rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e del corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come usufruire di Iper e Super ammortamento

Le regole di fruizione e compensazione prevedono:

  • Cinque quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali (allegato B Legge di Bilancio 2017);
  • Il beneficio decorre dall’anno di imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, o a quello di avvenuta interconnessione per i beni 4.0 (in caso di interconnessione in un periodo successivo a quello dell’investimento e di entrata in funzione del bene, è possibile fruire inizialmente del super ammortamento, slittando il momento di agevolazione rafforzata ad avvenuta interconnessione);
  • È vietata qualunque cessione e trasferimento del credito;
  • Occorre effettuare apposita comunicazione al Mise (modello, contenuto, termini e modalità saranno oggetto di futuro Decreto Direttoriale).

Quali beni non sono inclusi nelle agevolazioni

Non possono essere agevolati:

  • Veicoli ed altri mezzi di trasporto, ex art. 164 c. 1 TUIR;
  • Beni per cui sono previste coefficienti di ammortamento inferiori al 6.5%, ex D.M. 31/12/88;
  • Fabbricati e costruzioni;
  • Beni di cui all’allegato 3 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015);
  • Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa in alcuni settori particolari (energia, acqua, trasporti, ..).

Inoltre, la nuova normativa recepisce e adotta il meccanismo di recapture, prevedendo che se entro il 31/12 del secondo anno successivo all’investimento, il bene agevolato viene ceduto a titolo oneroso o viene destinato a strutture produttive ubicate all’estero (anche se dello stesso soggetto), il credito d’imposta verrà ridotto escludendo dalla base di calcolo il relativo costo, a meno che non si provveda ad effettuare investimenti sostitutivi con beni di caratteristiche analoghe o superiori.

Le nuove soglie previste degli oneri documentali

Per gli investimenti degli allegati A e B, con costo di acquisizione unitario superiore ad euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice redatta da un ingegnere o da un perito iscritto all’Albo.

In alternativa è possibile richiedere un attestato di conformità redatto da un Ente di Certificazione Accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione.

Con costo unitario inferiore a 300.000 €, è possibile adempiere all’onere documentale tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

Le fatture e la documentazione inerente i beni oggetto di agevolazione devono contenere obbligatoriamente riferimento espresso alle disposizione della Legge di Bilancio 2020.

I dettagli dei diversi beni agevolabili

Nella tabella seguente sono sintetizzate le percentuali di agevolazione e le quote annuali previste per singola tipologia di bene.

Categoria di bene Investimento complessivo Credito d’Imposta

Quote annuali

Bene materiale strumentale nuovo – ex super ammortamento Fino a 2 milioni di euro 6% 5
Bene materiale strumentale nuovo compreso in allegato A Legge di Bilancio 2017 – ex iper  ammortamento beni materiali Fino a 2,5 milioni di euro 40% 5
Oltre i 2,5 milioni di euro
Fino a 10 milioni di euro
20%
Oltre i 10 milioni di euro 0%
Bene immateriale strumentale nuovo compreso in allegato B Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento beni immateriali Fino a 700,000 euro 15 % 3

 


Il nuovo Credito d’imposta 2020 comporterà la fine dell’Iper e del Super ammortamento come li conosciamo

Con emendamento alla legge di bilancio 2020, dal 1° Gennaio l’iper ed il super ammortamento verranno sostituiti da un credito d’imposta completamente nuovo che prevede una percentuale diversa a seconda della tipologia di investimento:

  • 40% o 20% del costo in base all’importo dell’investimento, per investimenti relativi ad Industria 4.0
  • 15% del costo per gli investimenti in servizi e software digitali
  • 6% del costo per investimenti in beni diversi dai precedenti

Le scadenze delineate

Le agevolazioni dell’ iper e del super ammortamento a noi note termineranno quindi al 31/12/2019.

Per tutte le aziende che acquisteranno un bene nel 2020 ma ordinato nel 2019 con acconto del 20%, il testo dell’emendamento (rispettivamente ai commi 13, 14, 15) specifica che la nuova normativa non verrà applicata.


Nella bozza della Legge di Bilancio 2020 è prevista la proroga dell’ Iper e del Super ammortamento per il periodo d’imposta 2020

L’ iper ammortamento riguarderà gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Gli investimenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2020 oppure entro il 31 dicembre 2021 a patto che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo totale del bene.

La maggiorazione si applica nella misura del:

  • 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100% per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10
  • 50% per investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20
  • Il beneficio non trova applicazione per l’acquisto di beni strumentali con un costo superiore ai 20 milioni

Cosa non cambierà per l’iper

Continueranno a vigere gli obblighi legati alla documentazione da produrre, ovvero:

  • Una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto forma di autocertificazione per la soddisfazione dei requisiti richiesti da norma per beni di valore inferiore a 500.000 euro
  • Una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o un perito industriale per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ai 500.000 euro

O in alternativa:

  • Un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ai 500.000 euro

Sostituzione dei beni

In materia di investimenti sostitutivi, verrà introdotta una clausola di salvaguardia in virtù della quale, a fronte di un realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, l’azienda cedente potrà continuare a beneficiare della maxi quota di ammortamento fino all’esaurimento del debito.

Questa condizione potrà verificarsi, però, solo nei casi un cui:

  • Il bene ceduto venga sostituito da un bene nuovo con caratteristiche analoghe o superiori al precedente
  • Le caratteristiche tecniche di interconnessione e integrazione del nuovo bene vengano attestate con le modalità precedentemente descritte

Per le imprese beneficiarie dell’ iper ammortamento tornerà anche ad essere fruibile, con la nuova legge di Bilancio, il super ammortamento del 40% per l’acquisto di beni immateriali annessi e di supporto ai beni strumentali.

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