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3 Dicembre 2024

L’Italia è sempre più Green: obbligatorio il bilancio di sostenibilità

La sostenibilità ambientale rappresenta un tema che, attualmente, è in continua evoluzione.

Oggi le questioni ambientali non influiscono il singolo soggetto, ma sono in grado di influenzare anche il mondo delle aziende; i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance), infatti, rappresentano fattori indispensabili per le scelte strategiche aziendali.

Negli ultimi anni, dato un incremento degli obblighi di comunicazione in materia di sostenibilità, l’Italia ha recepito ufficialmente la Direttiva CSRD tramite il decreto legislativo n.125/2024, entrato in vigore a settembre 2024.

Vediamo ora nel dettaglio la normativa.

Bilancio di sostenibilità: i soggetti obbligati

Dalla normativa si evince che i soggetti che hanno l’obbligo di redigere il bilancio di sostenibilità sono i seguenti:

  • Società di capitali, quali società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;
  • Società di persone quali società in nome collettivo e società in accomandita semplice se controllate da società di capitali;
  • Imprese di assicurazione ed enti creditizi;
  • PMI quotate;
  • Società di grandi dimensioni.

Sono per il momento escluse dall’ambito di applicazione del decreto le micro imprese e la Banca d’Italia.

L’obbligo del bilancio di sostenibilità è finalizzato a fornire informazioni necessarie per comprendere:

  • l’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità;
  • il modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione,

nel rispetto del principio di doppia materialità.

Le informazioni relative a rischi e opportunità saranno riportati in un’apposita sezione della relazione sulla gestione; è inoltre necessario che vi si coerenza tra le informazioni di natura finanziaria e i dati sulla sostenibilità.

Rendicontazione individuale di sostenibilità: le sezioni descrittive

Il bilancio di sostenibilità dovrà includere:

  1. una breve descrizione del modello e della strategia aziendale;
  2. una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa, inclusi, se nel caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050;
  3. una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per le questioni di sostenibilità;
  4. una descrizione delle politiche dell’impresa per questioni di sostenibilità;
  5. informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi a questioni di sostenibilità;
  6. una descrizione delle procedure di due diligence in relazione a questioni di sostenibilità, una descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali legati ad attività d’impresa e alla relativa catena del valore e un’ulteriore descrizione di eventuali azioni per prevenire o attenuare impatti negativi;
  7. una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi a questioni di sostenibilità;
  8. indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni delle lettere precedentemente menzionate (dalla lettera a alla lettera g).

Si precisa che per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, nell’eventualità che non siano disponibili tutte le informazioni relative alla catena del valore (lettera f del precedente elenco), la società obbligata potrà includere nel bilancio di sostenibilità:

  • una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni;
  • i motivi per il quale non è stato possibile acquisire tutte i dati necessari;
  • eventuali piani per poter ottenere informazioni in futuro.

Responsabilità e sanzioni, Articolo 10 del decreto

Il decreto legislativo n.125/2024 dal titolo “Responsabilità e sanzioni” prevede nei confronti degli amministratori del soggetto obbligato la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia conforme al decreto. La norma, inoltre, prevede che l’organo di controllo è tenuto a vigilare sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel decreto e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea.

Il decreto introduce la figura del Revisore della Sostenibilità

Il profilo del Revisore della Sostenibilità consente ai professionisti abilitati di attestare se i dati delle informazioni sulla sostenibilità siano conformi secondo principi normativi.

I Revisori della Sostenibilità e le Società di revisione legale i quali svolgono incarichi di attestazione dovranno rispettare principi di riservatezza e di segreto professionale.

Secondo il Decreto legislativo n. 39/2010 si potrà affidare l’incarico ad un revisore legale in possesso dei seguenti requisiti:

  • il revisore dovrà essere abilitato secondo il Decreto legislativo n.39/2010 e potrà essere la stessa figura professionale già incaricata della revisione del bilancio, se la società è soggetta a revisione legale;
  • i revisori della sostenibilità dovranno dimostrare di avere competenze specifiche e aggiornate, attraverso una formazione continua in materia di rendicontazione della sostenibilità;
  • gli iscritti al registro della revisione legale dei costi entro la data del 1° gennaio 2026 sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità purché abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità; la domanda di abilitazione dovrà essere prodotta attraverso le modalità che saranno successivamente pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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