1 Febbraio 2024
Decreto CER: in arrivo nuovi incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili
Il 23/01/2024 è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il decreto che favorisce la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.
Cosa sono le CER?
Le Comunità Energetiche Rinnovabili, secondo la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 18/2021, “sono un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”.
Possono partecipare alle CER tutti i consumatori persone fisiche (compresi gli azionisti o i membri, che possono esercitare anche poteri di controllo), condomini, associazioni, cooperative, PMI, soggetti che operano in ambito commerciale o industriale collocati in poli logistici, interporti, centri commerciali o distretti industriali (assimilati ai supercondomini), enti e scuole. Tutti possono partecipare, anche senza impianti di produzione. All’interno di una comunità energetica, infatti, i prosumer sono i soggetti che installano un impianto e i consumer quelli che si limitano alla fruizione dell’energia autoprodotta secondo gli accordi della CER.
Cosa prevede il Decreto?
Gli impianti devono avere una potenza non superiore a 1 MW, devono essere di nuova costruzione e collegati alla rete elettrica a media/bassa tensione, utilizzando la stessa cabina di trasformazione sia per il prelievo che per la cessione alla rete.
Possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del Dlgs 199/2021) e comunque successivamente alla costituzione della CER. Inoltre, non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
Due sono gli incentivi sui quali si incentra il decreto:
- Tariffa incentivante: si applica sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa (la potenza dei singoli impianti non può superare 1 Megawatt). È disponibile su tutto il territorio ed è valida per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER.
La tariffa è calcolata dal GSE tra 60 €/MWh e 120€/MWh in relazione alla dimensione dell’impianto e del valore di mercato dell’energia, con una maggiorazione fino a 10 €/MWh in base alla localizzazione geografica. È previsto anche un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA e pari a circa 8 €/MWh. Tutta l’energia prodotta ma non autoconsumata, invece, resta ai produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato, con le condizioni economiche del ritiro dedicato.
La tariffa incentivante non si applica all’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus. È invece compatibile con le detrazioni fiscali al 50% (resta però escluso il cumulo con altri contributi in conto capitale, compreso quello concesso tramite PNRR). - Contributo a fondo perduto è concesso fino al 40% dei costi ammissibili ed è riservato ai soli territori dei Comuni sotto i 5.000 abitanti, per le CER che realizzano un nuovo impianto o ne potenziano uno esistente (potenza agevolabile con 2,2 miliardi del PNRR per realizzare almeno 2 GW fino al 30 giugno 2026).
Quali sono i massimali?
I limiti del costo di investimento massimo sono i seguenti:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
Quali spese sono ammissibili?
- Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
- Fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- Acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
- Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- Connessione alla rete elettrica nazionale;
- Studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
- Progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
- Direzione lavori e sicurezza;
- Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Le ultime quattro voci sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Qual è l’iter previsto?
- I beneficiari degli incentivi alle CER possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi;
- Tutti i consumatori e i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla stessa cabina elettrica primaria;
- Dopo l’individuazione dell’area di costruzione dell’impianto e della cabina primaria, si deve firmare l’atto costitutivo della CER, con oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali. Il GSE valuterà i requisiti di accesso ed erogherà gli incentivi;
- La potenza finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi fino alla fine del 2027;
- La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale GSE.
Come e quando accedere agli incentivi CER?
Per chiedere la tariffa incentivante bisogna presentare domanda al GSE entro 120 giorni dalla data di esercizio degli impianti. I dettagli operativi saranno contenuti in un decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente (MASE), atteso entro il 24 febbraio. Per il contributo a fondo perduto, bisogna inoltrare domanda al GSE tramite sportello web, aperto entro 45 giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto MASE.
Profitti finanziari e tassazione: il GSE può riconoscere alle CER alcune agevolazioni le quali possono dar a profitti finanziari:
- tariffa incentivante premio per l’energia prodotta dagli impianti rinnovabili delle CER;
- ristorni di componenti tariffarie non applicabili all’energia condivisa, istantaneamente autoconsumata;
- corrispettivi per l’energia venduta (l’eventuale energia prodotta e immessa in rete, che resta nella disponibilità della comunità ma con facoltà di cessione al GSE in forma di “ritiro dedicato”).
Quando i beneficiari sono persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni:
- la tariffa premio non assume rilevanza reddituale;
- le componenti tariffarie restituite non sono fiscalmente rilevanti;
- il corrispettivo per la vendita dell’energia è fiscalmente rilevante, in quanto dà luogo ad un reddito da attività commerciale.
Se la CER non produce reddito d’impresa: “la rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia attiene necessariamente alla energia eccedente l’autoconsumo istantaneo”.
Quando le CER sono costituite da soggetti diversi dalle persone fisiche:
- per gli enti non commerciali valgono le regole della risoluzione n. 18/2021 e dunque solo il “corrispettivo per la vendita dell’energia” è assoggettato a IRES ex articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir e le somme corrisposte restano escluse dal campo di applicazione IVA per impianti di potenza fino a 200 kW;
- per gli enti commerciali tutte le somme percepite sono componenti positivi del reddito di impresa e concorrono alla determinazione della base imponibile IRES e sono assoggettati a IVA.
Il GSE renderà disponibili sul proprio sito istituzionale documenti e guide informative, con canali di supporto per accompagnare gli utenti nella fase di costituzione delle CER, oltre a un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre è già disponibile la Mappa interattiva delle cabine primarie su territorio nazionale.