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10 Agosto 2018

IPER AMMORTAMENTO E SUPER: CHIARIMENTO SUI MAGAZZINI.

Con la risoluzione n. 62/E del 9 Agosto, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti  in merito alle componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti ed alle strutture costituenti le scaffalature.

Le scaffalature dei magazzini autoportanti rappresentano degli elementi propri dell’immobile. Insieme alle opere di fondazione, ai divisori e alle pareti di tamponamento e alle coperture costituiscono la struttura portante del magazzino stesso e quindi risultano far parte dell’intero fabbricato.

Come si evince dall’articolo 1, comma 93, della legge n.208 del 2015, tali magazzini non rientrano tra gli investimenti agevolabili, poiché annoverabili tra le costruzioni che rientrano nella stima catastale, e quindi sono inclusi nella dicitura “fabbricati e costruzioni”.

Al contrario,  le scaffalature presenti nei magazzini tradizionali  dei capannoni e i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, ecc.) costituiscono componenti considerati “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” e quindi risultano essere agevolabili.

Con la risoluzione n.62/2018 l’Agenzia, quindi,  che il super super ammortamento e l’ iper-ammortamento spettano soltanto per le componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti non determinanti la rendita catastale.

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