22 Novembre 2021
Marchi e made in Italy: 2,5 milioni per la promozione estera
Il decreto direttoriale del 26 ottobre ha reso operativa la misura per la promozione dei marchi all’estero.
Dal 22 novembre al 22 dicembre 2021 sarà possibile ottenere un contributo del 70% fino a 150.000,00 € per interventi di promozione o la certificazione di marchi collettivi all’estero.
I beneficiari
La richiesta di contributo può essere presentata da parte di:
- associazioni rappresentative di categoria;
- consorzi di tutela;
in possesso di un marchio collettivo o di certificazione. In alternativa possono anche essere in possesso di un titolo idoneo all’uso e/o gestione del marchio.
Cosa è possibile agevolare
Tramite questa misura, è possibile ottenere un contributo per un progetto di promozione che dovrà prevedere la realizzazione di almeno due iniziative tra:
- fiere e saloni internazionali (anche digitali);
- eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
- incontri bilaterali con associazioni estere;
- seminari in Italia con operatori esteri e all’estero;
- azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line;
- creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.
Il progetto dovrà essere realizzato in un tempo massimo di 10 mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione.
Le spese ammesse sono quelle quietanzate dallo scorso 22 luglio 2021 e constano di tutte le spese dirette e indirette alla partecipazione fieristica, come ad esempio le spese di allestimento, interpretariato, materiale informativo, …
Tipologia di agevolazione
A fronte del sostenimento delle spese ammissibili, sarà riconosciuto un contributo pari al 70% delle spese rendicontate, fino ad un massimo di 150.000,00 €. Si specifica che i progetti non potranno avere spese inferiori a 20.000,00 €.
Inoltre, il decreto dispone la possibilità che il contributo subisca una variazione massima in diminuzione del 20%.
Nota dolente
All’interno del decreto direttoriale non è specificata la natura del contributo. Il comma 9 dell’art. 6 infatti riporta che “Qualora le agevolazioni di cui al presente decreto configurino aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, esse verranno concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » (pubblicato nella G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti « de minimis » accordati ad un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.”
Questo implica che al momento la qualificazione dell’aiuto non è nota, eppure non è stato richiesto alcun consenso a procedere da parte di Bruxelles.